Agenzia delle Entrate - Risposta n. 316 del 24 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 316 del 24 luglio 2019 riguardante l’utilizzo riserva in sospensione d’imposta a chiusura disavanzo. Secondo la normativa il saldo attivo, risultante dalle rivalutazioni eseguite, deve essere imputato al capitale o imputato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d'imposta. Inoltre, si stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile, cioè mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria. Unica eccezione al principio è rappresentata dall’utilizzo della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest’ultima, che non richiede l’osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell’art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all’importo utilizzato mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria. Il principio OIC 4, con riferimento al disavanzo di annullamento chiarisce che nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite pregresse o ad un ‘eccesso di costo’ esso è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico, come previsto dal Principio contabile 17 per il bilancio consolidato. Quindi considerato che la “differenza da annullamento” deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto postfusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile. Nulla impedisce, al contribuente di coprire contabilmente la suddetta “differenza da annullamento” attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra la riserva da rivalutazione.