Il 31 luglio scade il termine per la presentazione del modello Iva TR per coloro i quali intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l’Iva a credito maturata nel secondo trimestre dell’anno. L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, al comma 2, consente ai contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro di chiederla a rimborso tramite prestazione del modello Iva TR. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso da coloro che si trovano in una delle condizioni elencate nel citato comma 2 dell’articolo 38-bis (contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; eccetera). Per i rimborsi di ammontare inferiore a 30mila euro non è necessario prestare alcuna garanzia, per i rimborsi di ammontare superiore occorre, invece, distinguere due casi: i contribuenti “virtuosi”, vale a dire coloro i quali siano in possesso di alcuni specifici requisiti patrimoniali, possono ottenere i rimborsi senza prestazione della garanzia presentando l’istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei predetti requisiti patrimoniali. I contribuenti privi di questi requisiti devono, invece, prestare garanzia. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare una istanza già trasmessa, è possibile farlo compilando un nuovo modello e barrando la casella «correttiva nei termini». Se la correzione avviene oltre il termine di prestazione è, invece, necessario barrare la casella «modifica istanza precedente». Si ricorda, infine, che, in alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile chiedere l’utilizzo in compensazione del credito. In particolare, la compensazione è consentita decorsi 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e se il credito supera la soglia di euro 5.000 è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.