Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 8 del 25 luglio 2019 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso la circolare n. 8 del 25 luglio 2019, con cui detta le modalità per eseguire le verifiche ispettive sui percettori del reddito di cittadinanza, al fine di verificare non soltanto la sussistenza dei requisiti di accesso al sussidio, ma anche il diritto a percepirlo per l’intero periodo di durata previsto dalla legge. L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 individua le condotte dirette ad ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza o a conservarne illegittimamente il godimento, prevedendo la reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il lavoratore, che in costanza di fruizione del beneficio, avvia una nuova attività di lavoro è tenuto a comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’INPS tramite il modello “Rdc/Pdc– Com Esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio. Decadenza e revoca dal beneficio E’ disposta la decadenza del Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa. Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza delle circostanze che comportino la decadenza dal beneficio il Legislatore ha previsto l’accesso dell’INL alle banche dati gestite dall’INPS. Ai fini della configurabilità del reato previsto dal decreto legge n. 4/2019 non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio. Sanzioni Amministrative La maggiorazione, nella misura del 20%, degli importi della maxisanzione è prevista anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc. L’illecito non è diffidabile, fermo restando che il datore di lavoro dovrà comunque procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo “in nero” accertato.