Agenzia delle Entrate - Risposta n. 320 del 25 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 320 del 25 luglio 2019 riguardante l’applicazione dell’imposta di bollo al titolo di credito nella forma del “Bill of exchange”. Il Bill of exchange consiste in un mezzo di pagamento utilizzato per la cambializzazione di un credito all’esportazione con pagamento differito rispetto alla consegna. È uno strumento di pagamento contenente quindi l’ordine incondizionato che il creditore (traente) dà al debitore (trattario) di pagare una somma determinata di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario. Rappresenta un ordine scritto spiccato nei confronti di un operatore straniero e sottoscritto dal creditore traente. È un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita. E’ trasferibile mediante girata, è un titolo astratto, è formale in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali dalla Convenzione di Ginevra come l’espressa denominazione di “cambiale tratta”, data e luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il pagamento, la firma del traente. Il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo. Il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo senza deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future e il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore. La cambiale tratta viene emessa dal creditore che appone la propria firma di traenza sul documento dando ordine al debitore di pagare l’importo ad una certa data di scadenza all’ordine di un beneficiario. Il debitore che accetta l’ordine di pagamento apporrà la firma di accettazione. Il descritto mezzo di pagamento consiste, quindi, in una cambiale tratta, che rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in vigore. Nello specifico si dispone che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per taluni atti, documenti e registri se formati nello Stato, ed in caso d’uso gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Delle cambiali emesse all’estero si fa quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo, o altrimenti negoziate nello Stato. Quindi si ricomprendono tutte le possibili forme di negoziazione delle cambiali, come anche quella in oggetto laddove il possessore del titolo è tenuto a trasmettere l’originale del titolo stesso, con la relativa quietanza, che verifica uno dei presupposti ossia la trasmissione della cambiale estera nello Stato.