Non si applica il dimezzamento di aliquota Ires ex articolo 6 del Dpr 601/1973 alle strutture ospedaliere private, anche quando abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle Asl. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18603 dell’11 luglio 2019, che, richiamando precedenti pronunce di tenore analogo (n. 33244 del 2018 e n. 12500 del 2019), ha statuito che l’agevolazione in commento spetterebbe esclusivamente ai soppressi enti ospedalieri pubblici, in seguito confluiti nelle aziende e nei presidi ospedalieri delle Asl. La disposizione non sarebbe, invece, applicabile a operatori sanitari privati, neppure se formalmente riconosciuti «presidi ospedalieri» in ambito regionale, in considerazione dei criteri di stretta interpretazione da applicare alle norme di natura agevolativa. Secondo la Cassazione, infatti, l’articolo 6 del Dpr 601 /1973 avrebbe indiscussa natura «soggettiva», sicché la sua interpretazione non può estendersi fino al punto di trasformarla in una disposizione agevolativa di tipo “oggettivo”, concessa in relazione all’attività concretamente svolta. Questa conclusione, in realtà, non risulta pienamente allineata ad altre pronunce di legittimità, nelle quali è stata ribadita la necessità di una verifica anche “oggettiva” dell’applicabilità dell’articolo 6, seppure analizzando il caso di altri potenziali fruitori della norma, diversi dagli enti ospedalieri (sentenze nn. 2573/1990, 1633/1995, 2705/1995, 22493/2013, 25586/2016). Il Supremo collegio sembrerebbe indicare, per la categoria degli “enti ospedalieri”, criteri unicamente “soggettivi”, basati sulla natura pubblica delle aziende/presidi ospedalieri, non chiarendo se abbia in qualche modo rilevanza la componente “oggettiva” o debba viceversa desumersi che, per questi ultimi, tutta l’attività svolta sia sempre meritevole dei benefici di legge. In questo contesto, emergono, peraltro, alcune contraddizioni con le posizioni dell’agenzia delle Entrate. Nella risoluzione 179/E/2009 è stata riconosciuta la spettanza dell’agevolazione anche a strutture private qualificate come presidi ospedalieri regionali, non ravvisandosi, nella proprietà non pubblica, un ostacolo all’inclusione nell’ambito applicativo “soggettivo” dell’articolo 6, di tutte quelle strutture private che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete del Ssn. L’Agenzia ha, semmai, fatto proprio il già richiamato indirizzo giurisprudenziale che impone una verifica “oggettiva” delle attività svolte dai presidi ospedalieri, pubblici o privati che siano, tuttavia declinandola in termini non sempre coerenti. Infatti, nella risposta all’interpello n. 152, pubblicata in data 28 dicembre 2018, si afferma, seppure incidenter tantum, che l’articolo 6 del Dpr 601 /1973 si applica, alle strutture ospedaliere, limitatamente all’imponibile fiscale generato dall’attività sanitaria da esse svolta in convenzione con il Ssn, dovendosi, viceversa, tassare ad aliquota Ires piena i redditi derivanti da altre attività eventualmente svolte: si prefigura, dunque, un diverso assoggettamento a Ires, dimezzata o piena, rispettivamente per le attività convenzionate e non. Diversamente, nella risposta a interpello 315, pubblicata in data 24 luglio 2019, l’Agenzia pare affermare criteri diversi e una sorta di principio di esclusività, in virtù del quale l’agevolazione spetterebbe solo nel caso di strutture - lo si ribadisce non necessariamente pubbliche - che svolgono tutta la propria attività in convenzione con il Ssn. Insomma, la materia appare quanto mai caotica, considerate le diverse posizioni della giurisprudenza e della prassi erariale sul tema della sanità privata e l’esistenza, nell’ambito degli stessi documenti interpretativi dell’Agenzia, di posizioni interpretative non univoche in ordine alla spettanza dell’agevolazione nel caso di strutture private svolgenti anche attività in solvenza. Insomma, una normativa fiscale ormai datata, non aggiornata alla corrispondente evoluzione della disciplina sanitaria, crea condizioni di notevole incertezza, che si spera possano trovare al più presto adeguata composizione. Un’occasione è offerta dalle iniziative che dovrebbero o, quantomeno, potrebbero interessare la materia nel prossimo futuro. Infatti, l’articolo 6 del Dpr 601/1973 è stato abrogato dalla legge di Bilancio 2019, ma, con il decreto semplificazioni, è stata rinviata l’efficacia di tale abrogazione all’emanazione di provvedimenti legislativi con cui dovranno essere individuate misure di favore nei confronti di soggetti con attività di rilievo sociale. Questa potrebbe essere, sperabilmente, l’occasione per individuare con chiarezza e in modo definitivo i contorni applicativi, oggettivi e soggettivi, dell’agevolazione in commento nel caso di strutture sanitarie.