La Corte di Giustizia UE è stata chiamata, nella causa C-659/17 del 29 luglio 2019, per fornire chiarimenti in merito ad una controversia relativa al recupero, da parte dell’INPS, degli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro conclusi da un’azienda di trasporto pubblico locale tra gli anni 1997 e 2001. IL FATTO Con il contratto di formazione e lavoro potevano essere assunti, nello Stato Italiano, giovani disoccupati in età compresa tra i 16 e i 32 anni (limite posto inizialmente a 29 anni). Si trattava di un contratto a tempo determinato comportante un periodo di formazione. La normativa aveva inoltre previsto per tale contratto, l’esenzione totale dagli oneri sociali per un periodo di formazione di due anni, a favore delle imprese operanti in zone con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale italiana; questo periodo poteva essere prorogato di un anno in caso di trasformazione di siffatti contratti in contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Commissione europea ha dichiarato questa normativa parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE relativa agli aiuti di Stato quindi l’INPS ha inviato all’azienda in causa, due avvisi di pagamento per la restituzione dei contributi relativi alle assunzioni effettuate mediante contratti di formazione e lavoro nel corso degli anni dal 1997 al 2001, e per le trasformazioni di questi contratti in contratti di lavoro a tempo indeterminato relative agli anni dal 1999 al 2001. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue rileva che già con decisione 2000/128/CE ha stabilito che sono illegittimi gli aiuti Stato che, concedono agevolazioni (riduzione degli oneri sociali) in funzione del luogo di insediamento dell’impresa beneficiaria e del settore di appartenenza, poiché determinano un beneficio per le imprese che sono venute a beneficiare di riduzioni maggiori di quelle accordate ad imprese concorrenti. Nello specifico, l’aiuto in esame, falsa la concorrenza dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d’azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall’aiuto. Gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano infatti, in linea di principio, le condizioni di concorrenza. Nel caso di specie, sembra pacifico che gli oneri sociali per i quali l’azienda ha goduto delle riduzioni controverse nel procedimento principale costituiscono costi che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nel quadro della sua gestione corrente o delle sue attività normali. Il governo italiano sostiene, inoltre, dinanzi alla Corte che, durante il periodo controverso di cui al procedimento principale, il mercato italiano del trasporto pubblico locale era aperto alla concorrenza e che nessun divieto di offrire servizi di questo tipo in Italia sarebbe stato applicabile agli operatori di altri Stati membri. La Corte ritiene dunque che, “la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica a un’impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un’attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”. Sono le autorità nazionali dello Stato membro interessato, che prima di procedere al recupero di un beneficio, devono verificare, in ciascun caso specifico, se il beneficio concesso fosse tale, in capo al suo destinatario, da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri.