CNDCEC - Pronto Ordini n. 102 del 12 luglio 2019 Il CNDCEC ha emanato il pronto ordini n. 102 del 12 luglio 2019 con cui sono stati forniti chiarimenti in tema di sospensione per morosità. Il termine di prescrizione per la riscossione del contributo annuale da parte degli iscritti è quinquennale e nel caso in cui l’iscritto sia stato sospeso dall’albo è tenuto al versamento delle quote per le annualità in cui risulta sospeso. Infatti, il fatto che sia stato sospeso per morosità non fa venire meno in capo al medesimo l’obbligo di corrispondere le annualità per cui risulta moroso e per gli anni successivi. Occorre evidenziare che nel caso in cui il provvedimento non è stato correttamente notificato, si ha l’inefficacia dello stesso nei confronti del soggetto a cui è indirizzato. Infine, nel caso di persistenza della morosità per ulteriori annualità è comunque possibile l’adozione di un nuovo provvedimento da parte del Consiglio di Disciplina, perché infatti come visto la sospensione non determina il venir meno dell’obbligo di versare i contributi per le annualità sia per le quali è stato sanzionato l’iscritto sia per le successive.