Con l’ordinanza interlocutoria n. 20494 depositata il 30 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha rinviato ad un intervento delle Sezioni Unite, la risoluzione del contrasto e la questione di massima di particolare importanza, sulla possibilità per il contribuente di far valere il beneficio di preventiva escussione con la impugnazione della cartella di pagamento. IL FATTO Un ex socio di una Snc, in qualità di coobbligato solidale, riceveva una cartella con la quale si richiedeva il versamento di somme iscritte a ruolo derivanti da un avviso di accertamento alla società. Il contribuente presentava ricorso lamentando la mancata notifica dell’atto presupposto della cartella. Inoltre l’Ufficio, non avrebbe potuto chiedere le somme al socio, in virtù del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, previsto dall’art. 2304 c.c. Le doglianze venivano respinte nei due gradi di merito. I giudici, infatti, osservavano che il beneficium excussionis, in adesione alla tesi dell’Ufficio, riguardava la fase della riscossione coattiva e non la notifica della cartella di pagamento, la quale si pone rispetto alla prima, come atto prodromico. Avverso la predetta decisione, il contribuente ricorreva ribadendo l’eccezione di preventiva escussione del patrimonio sociale, fosse proponibile con l’impugnazione della cartella di pagamento, in quanto atto che preannuncia l’esecuzione forzata. L'ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rimesso la causa all’esame del Primo Presidente affinchè possa valutare l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di chiarire se il contribuente possa far valere il beneficium excussioniscon l’impugnazione della cartella di pagamento. La Corte evidenzia preliminarmente un primo orientamento secondo il quale nel sistema dalla riscossione coattiva a mezzo ruolo, la cartella di pagamento non possa essere considerata atto esecutivo, ma piuttosto atto conclusivo di un iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo, ritiene inapplicabile l’art. 2304, che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva. La seconda linea interpretativa, invece, afferma in sostanza, che sia ammissibile impugnare la cartella per far valere il beneficio in questione. Ciò che rileva, difatti, per verificare l’ammissibilità della doglianza, non è il vizio che la parte deduce, bensì l’atto avverso quale l’impugnazione è proposta, per cui se il ruolo precede ogni attività dell’esattore, allora discende la conseguenza che l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, è illegittima e che tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su di essa, determinandone un vizio proprio. Stante il contrasto interpretativo e l’importanza della questione, è stato così interessato il primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite.