La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia stessa. È quanto si legge nella FAQ 125 così come modificata dall’Agenzia delle Entrate a seguito della pubblicazione il 19 luglio 2019. Servizio di consultazione delle fatture elettroniche Recepite le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, relative in particolare al trattamento dei dati personali alla luce della normativa e delle disposizioni del regolamento n. 2016/679, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la consultazione delle fatture elettroniche solo da parte dei contribuenti che ne facciano espressa richiesta. In altri termini, per poter accedere al servizio, i contribuenti sono tenuti a sottoscrivere entro il 31 ottobre 2019 un accordo con l’Agenzia delle Entrate, secondo le seguenti modalità: a) i privati consumatori direttamente mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Entrate, già in suo possesso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario; b) gli operatori passivi IVA o gli intermediari appositamente delegati tramite la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi. Gli intermediari delegati hanno a disposizione anche un servizio di adesione massiva nel caso in cui debbano operare per diversi clienti. L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche è possibile nell’intervallo temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2019. L’adesione alla funzionalità consente la consultazione delle fatture con tempistiche differenti a seconda del soggetto che vi aderisce: a) i soggetti passivi IVA e gli intermediari delegati accedono alla visualizzazione delle fatture emesse e di quelle ricevute già a decorrere dal giorno successivo a quello dell’adesione stessa; b) i consumatori privati possono consultare le fatture elettroniche ricevute solo a decorrere dal 1° novembre 2019. I contribuenti possono scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento, ossia in data successiva al 31 ottobre 2019. In tal caso, sono consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute a decorrere dal giorno successivo a quello dell’adesione. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file delle fatture elettroniche memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione. Dietrofront dell’Agenzia Descritte le modalità di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti in materia - a seguito di quelli resi con la circolare n. 14/E del 2019. In particolare, con la FAQ n. 125 ha chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture avrebbe rappresentato di per sé un elemento rilevante ai fini della valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti. Pertanto, per ridurre le probabilità di subire una verifica fiscale, sarebbe diventato assolutamente fondamentale aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. In altri termini, il contribuente non avrebbe potuto valutare in maniera acritica e in piena autonomia la possibilità di aderire o meno al servizio, dato che la mancata adesione avrebbe determinato l’aumento del rischio di verifiche fiscali da parte dell’Agenzia. E ciò anche a discapito della tutela della privacy del contribuente. Intervenendo in materia, l’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili insieme all’Associazione Nazionale dei Commercialisti, nel comunicato stampa del 24 luglio 2019, ha in primo luogo premesso che non viene in nessun modo messa in discussione la legittimità del potere accertativo dell’Agenzia e dell’adozione da parte della stessa di misure ritenute più idonee al conseguimento della regolarità fiscale di cittadini e imprese. Tuttavia, la posizione enunciata nella FAQ n. 125 del 19 luglio 2019 (nell’originaria formulazione) ha destato legittime perplessità, dato che avrebbe potuto determinare “un evidente condizionamento nei confronti di ciò che costituisce una libera scelta del contribuente, ossia di aderire o meno al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, senza che la mancata adesione possa determinare una maggiore esposizione all’attività di controllo dell’Agenzia”. Da qui la rettifica operata tempestivamente dall’Agenzia, a salvaguardia il diritto del contribuente di scegliere in piena libertà, senza correre il rischio di poter essere considerato un soggetto potenzialmente non regolare per il fisco. Tuttavia, si legge ancora nel comunicato stampa, in considerazione dell’estrema importanza del diritto alla riservatezza, anche in un’ottica di compliance tra fisco e contribuente, sarebbe stato più opportuno che questo cambio di rotta non fosse solo “sussurrato” a voce bassa dall’Agenzia, per il tramite di una modifica alla FAQ n. 125, ma che fosse messo in piena evidenza, riconoscendone la dovuta importanza mediante la pubblicazione di una specifica nota, che permettesse di dare evidenza del cambiamento di rotta avvenuto.