Anche quest’anno, durante il periodo estivo, contribuenti e professionisti possono beneficiare della sospensione dei termini normativamente previsti per l’esecuzione degli adempimenti, con scadenze variabili in relazione alla singola fattispecie considerata. Sospensione feriale dei termini processuali In primo luogo, per effetto dell’art. 1 della legge n. 742/1969, come modificato dall’art. 16 del D.L. n. 132/2014, anche quest’anno, dal 1° al 31 agosto, opera la sospensione feriale dei termini processuali. La disposizione ha valenza per tutte le giurisdizioni ordinarie e amministrative. Focalizzando l’attenzione sugli effetti relativi al contenzioso tributario, la sospensione impatta sia sul termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto oppure della sentenza in caso di appello), sia su quello relativo alla costituzione in giudizio (30 giorni dalla notifica). Inoltre, la sospensione feriale incide sui termini per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie di documenti e memorie illustrative, nonché, salvo alcune eccezioni, sui termini di pagamento relativi ad atti impugnabili. Sul piano operativo, nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza sia antecedente all’inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, sospendendo poi il conteggio dal 1° al 30 agosto e riprendendo il calcolo dal 1° settembre in poi. Ad esempio Si pensi al caso di un contribuente che abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento il 15 luglio 2019. Il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto devono essere calcolati nel seguente modo: - 16 giorni, dal 16 al 31 luglio 2019 - sospensione feriale dal 1° agosto al 30 settembre 2019 - 44 giorni, dal 1° settembre fino al 14 ottobre 2019. La sospensione ha effetto anche sui termini previsti per la costituzione in giudizio, ossia per il deposito del ricorso in commissione tributaria successivo alla notifica alla controparte. Quindi, nell’ipotesi in cui il termine per la costituzione del ricorrente sia in scadenza o ricomprenda il mese di agosto, al termine ordinario di 30 giorni si sommano i 31 della sospensione. Per quanto concerne il deposito di documenti, si ricorda che l’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 concede alle parti un termine di 20 giorni liberi prima della data di trattazione. Il termine in questione scende a 10 giorni per il deposito di memorie illustrative. In entrambi i casi la tempistica per il deposito rimane “sospesa” durante il periodo estivo. Sospensione dei termini di pagamento La sospensione feriale dei termini opera anche con riferimento ai termini di pagamento relativi ad atti impugnabili. L’affermazione è valida in tutti i casi in cui la scadenza per il pagamento è riferita al termine per proporre ricorso, il quale soggiace naturalmente agli effetti della sospensione. È questo il caso delle somme dovute a seguito di un avviso di accertamento esecutivo. Tali importi devono essere corrisposti entro il termine per proporre ricorso, con la “naturale conseguenza” dell’applicabilità della sospensione nel caso in cui i termini di pagamento cadano nel periodo feriale. Per le stesse ragioni, la sospensione feriale si applica ai termini per l’acquiescenza e per la definizione agevolata delle sanzioni (art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 e articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997). Al contrario se l’atto impositivo è una cartella di pagamento o un’intimazione ad adempiere, la sospensione feriale non opera, in quanto i relativi termini per adempiere non sono collegati a quelli per procedere al ricorso. Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti La sospensione feriale in ambito fiscale si applica anche agli avvisi bonari e alle richieste di documenti ed informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per effetto delle modifiche introdotte con il D.L. n. 193/2016. L’art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016 sancisce infatti la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997 e 1, comma 412, della legge n. 311/2004. La sospensione dei termini riguarda gli avvisi bonari emessi a seguito di: - controlli automatizzati (effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 per quanto riguarda l’IVA); - controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973); - liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. In aggiunta a quanto previsto dal D.L. n. 193/2016, l’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, stabilisce che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o dagli altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre”. Rientrano nell’ambito oggettivo della norma, tra l’altro, i termini per la risposta a richieste di informazioni e documenti, questionari, inviti a comparire e simili. La sospensione non riguarda, invece, le richieste inoltrate a seguito di attività di ispezione e verifica, nonché di quelle relative alle procedure di rimborso IVA. Versamenti con F24 entro il 20 agosto senza maggiorazione Da ultimo si ricorda che, per effetto della pausa estiva disciplinata dall’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme da effettuare con modello F24 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.