È sorprendente che dopo cinquanta anni ci siano ancora spazi di interesse nella lettura di una disposizione che interessa l’area tributaria, ma solo di riflesso. La disposizione è contenuta in una legge (la n. 742 del 1969) avente ad oggetto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; in particolare (all’art. 1) si dice che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto [NdA: nel testo modificato qualche anno fa il termine finale era fissato al 15 settembre] di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Il testo sembra (ed è) di assoluta chiarezza. Non merita particolari attenzioni se non, per quel tanto che serve, per via di alcune “sovrapposizioni” con altre previsioni normative che disciplinano - a diverso titolo - periodi di sospensione dei termini. E, allora, parliamone. Nella regola che abbiamo appena letto si parla del “decorso dei termini processuali”, cioè termini che attengono al processo in generale e, perciò, anche quelli che disciplinano il processo tributario. Basta, quindi, una semplice lettura del D.Lgs. n. 546 del 1972 per capire a quali atti si intende prestare l’attenzione. E non è difficile portare a mente i termini per il ricorso che il contribuente può predisporre avverso l’accertamento tributario ovvero l’appello avverso le decisioni delle Commissioni (provinciali e regionali) e così via. Insomma, ogni termine considerato per la produzione di un atto che ha a che fare con la normativa che disciplina il contenzioso. Anche la semplice comunicazione al contribuente della data fissata per la discussione della controversia. E perché no? Andiamo avanti. Nel periodo feriale (cioè, dal 1° al 31 agosto) il decorso dei termini riferibili agli atti del processo resta “bloccato”. Il periodo feriale (rilevante per la sospensione), infatti, è da considerarsi un periodo sterile. Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione, il tempo trascorso anteriormente alla data iniziale del periodo sospeso non perde efficacia e, quindi, si aggiunge a quello che decorrerà dopo la fine del periodo stesso. Ed è ovvio che se il termine iniziale “nasce” nel periodo “sospeso”, la decorrenza dei termini si attiverà quando termina il regime della sospensione (e, perciò, dal 1° settembre). Tutto qua. La chiarezza del quadro normativo non chiede conferme. Possiamo, a questo punto, considerare gli effetti delle “sovrapposizioni” normative che disciplinano “sospensioni” del tutto distinte da quella che qui ci interessa (ma che rimangono, comunque, negli schemi tributari). È, ad esempio, il caso della sospensione dei termini prevista nel procedimento di definizione dell’accertamento con la preventiva adesione da parte del contribuente. Su questo versante si dice (nell’art. 6, D.Lgs. n. 218/1997) che, nei confronti del contribuente a cui sia stato notificato un avviso di accertamento, a certe condizioni, allo stesso è consentito formulare (prima dell’impugnazione dell’atto) una richiesta di chiusura “amichevole” della controversia (la c.d. definizione dell’accertamento con adesione del contribuente). Per agevolare questa conclusione, la norma prevede che i termini per l’impugnazione dell’accertamento sono sospesi per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza. Si tratta di capire se (e come) i diversi periodi di sospensione, a questo punto, incrociandosi, possono o meno cumularsi e con quali modalità. L’Amministrazione finanziaria, senza disagi di sorta, non ha esitato un momento per concludere che i due periodi di sospensione (quello “feriale” e quello dei 90 giorni) “non possono che applicarsi cumulativamente”, così che “il periodo di sospensione di feriale [1-31 agosto: a quell’epoca, 15 settembre] è applicabile ogni qualvolta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell’arco temporale che va dal 1° al 31 agosto , come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni”. L’affermazione “virgolettata” è contenuta nella risoluzione - dell’allora esistente Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - 11 novembre 1999, n. 159. In quella occasione, e tanto per non essere frainteso, l’organo ministeriale ha provveduto - con finalità dichiaratamente esemplificative - ad ipotizzare tre fattispecie concrete nelle quali ognuno può trovare, ancora oggi, la soluzione al proprio problema. E il discorso può essere chiuso. Lo ha detto il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non ha mai ritenuto di pensarla diversamente.