Ctp Mantova - Sentenza n. 55/2/19 del 24 maggio 2019 La Tari puntuale (articolo 1, comma 668, legge 147/2013) non ha natura tributaria ma privatistica. Ne deriva che le relative controversie non possono essere devolute alle commissioni tributarie, ma al giudice ordinario. La precisazione, una delle prime in termini, è della Ctp di Mantova con la sentenza n. 55/2/19 del 24 maggio 2019 (presidente Mottola, relatore Rosina). IL FATTO La controversia riguardava il prelievo sui rifiuti applicato da un Comune che si era avvalso di tale facoltà: gli enti locali che hanno istituito sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono deliberare una tariffa «avente natura corrispettiva», in luogo della Tari classica. Il soggetto passivo aveva impugnato l’avviso di pagamento davanti alla Ctp. Il gestore del servizio, cui era stata affidata l’applicazione della tariffa, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, deducendo la giurisdizione in capo al giudice ordinario. LA DECISIONE DELLA CTP MANTOVA La Ctp ha accolto l’eccezione pregiudiziale del gestore, ravvisando la qualificazione non tributaria dell’entrata, sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione, in materia di Tia2 (16332/2018). La questione è in realtà molto controversa e richiede alcune precisazioni. In primo luogo, in attuazione dell’articolo 1, comma 667, legge 147/2013, è stato emanato dal ministero dell’Ambiente il decreto del 20 aprile 2017 che individua le condizioni di gestione del servizio rifiuti in presenza delle quali è possibile applicare la tariffa corrispettivo: la misurazione puntuale dei rifiuti si considera realizzata se il servizio consente di misurare in modo sufficientemente attendibile, anche in via presuntiva, i rifiuti indifferenziati conferiti dall’utenza (il cosiddetto “secco residuo”). Nei Comuni in cui la raccolta differenziata è a uno stadio avanzato, il secco residuo rappresenta una frazione di gran lunga minoritaria dei rifiuti prodotti. Ne consegue che, a stretto rigore, alla luce del decreto è possibile istituire una tariffa “corrispettiva” anche in presenza della misurazione non già della totalità e nemmeno della maggioranza dei rifiuti, bensì di un frazione ridotta dei medesimi. Pertanto, secondo il collegio mantovano, poichè la tariffa puntuale è configurata come una alternativa alla Tari classica, ciò dimostrerebbe la volontà del legislatore di attribuirgli una natura differente. Senonchè, il problema non può essere risolto né sulla base della presumibile volontà del legislatore né sulla base di eventuali locuzioni letterali adottate nella norma, nonostante il contrario (ed erroneo) orientamento della Cassazione. Come è stato più volte stabilito dalla Corte costituzionale (238/2009), infatti, ciò che conta è come si atteggia in concreto il prelievo. Se questo, oltre a essere obbligatorio per legge, non è in effetti commisurato al grado di fruizione del servizio da parte dell’utente, essendo fondato su parametri astratti, allora occorre attribuirgli qualifica tributaria. Questo è dunque l’aspetto davvero dirimente, sulla cui scorta è lecito dubitare della natura corrispettiva della tariffa puntuale.