Ctr Calabria - Sentenza n. 816/2/2019 Per gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai fini dell’imposta di registro non c’è obbligo di contraddittorio preventivo. È quanto ribadito dalla Ctr Calabria con la sentenza n. 816/2/2019 (presidente Petrolo, relatore Saraco). IL FATTO I contribuenti, in sede di ricorso contro gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi a riqualificazioni di operazioni ritenute dal Fisco elusive, eccepiscono la mancanza di contraddittorio preventivo, previsto tanto dall’ormai abrogato articolo 37-bis del Dpr 600/1973, quanto dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (abuso del diritto o elusione fiscale). La Cassazione ha sempre stabilito che l’articolo 20 del Dpr 131/1986, sulla base del quale in genere il Fisco opera la riqualificazione delle operazioni indicate negli atti sottoposti a registrazione, non esprime una regola antielusiva stricto sensu, bensì una regola interpretativa, e concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi, con la conseguenza che l’avviso di liquidazione in forza della citata disposizione non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo (Cassazione 359/2019, 313/2018, 15319/2013). LA DECISIONE DELLA CTR CALABRIA La Ctr Calabria conferma questa impostazione. La decisione fornisce anche l’occasione per evidenziare che, di fatto, anche con il nuovo intervento legislativo sul contraddittorio, nulla cambia ai fini del registro. L’articolo 4-octies, comma 1, lettera b), del Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, ha introdotto il nuovo articolo 5-ter prima dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997 (disciplina dell’accertamento con adesione). Il nuovo articolo 5-ter, nel tentativo di generalizzare l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, impone agli uffici di notificare un invito all’adesione in base al precedente articolo 5, recante gli importi dovuti e i motivi della rettifica, prima di emettere l’avviso di accertamento. Il problema per gli atti relativi all’imposta di registro sta nel fatto che gli articoli 5 e 5-ter sono collocati nel Capo II del Titolo I del Dlgs 218/1997, che si limita a disciplinare il procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto: in sostanza le disposizioni si applicano ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva, ma non all’imposta di registro, che è un’imposta indiretta. In effetti, è il Capo III del Titolo I del Dlgs 218/1997 a disciplinare il procedimento per la definizione di altre imposte indirette (tra cui l’imposta di registro).