Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, oltre a dettare disposizioni in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, prevede una serie di disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, specialmente con riferimento alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. La normativa di tutela si applica ai seguenti soggetti: - Lavoratrice durante il periodo di gravidanza; - Madre lavoratrice o padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino (ovvero, in caso di adozione o affidamento, fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare). Dimissioni della lavoratrice madre La lavoratrice madre che presenta le dimissioni volontarie durante il periodo tutelato contro il licenziamento (quindi fino al compimento del primo anno di vita del bambino) ha diritto a percepire il trattamento di NASpI, che, in via ordinaria spetta soltanto a coloro che perdono il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa. A tal fine, tuttavia, la lavoratrice è obbligata a seguire una procedura particolare per presentare le proprie dimissioni volontarie, che devono essere convalidate presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Solo in presenza della convalida le dimissioni diventano effettive e danno diritto al sussidio di disoccupazione. La legge prevede inoltre che la lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso: il datore di lavoro è dunque sempre tenuto a corrispondere la relativa indennità. Divieto di licenziamento Il nostro ordinamento prevede il principio generale di divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio. La legge prevede alcune fattispecie di deroga all’applicabilità di tale divieto, in caso di: - colpa grave della lavoratrice legittimante la cessazione del rapporto di lavoro; - cessazione dell’attività dell’azienda provata in cui la lavoratrice è stata assunta; - rapporto di lavoro risolto per scadenza del termine di durata; - mancato superamento del periodo di prova. Al di fuori di questi casi, la risoluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi nulla ad ogni effetto di legge, con contestuale comminazione della sanzione amministrativa da euro 1.032,91 ad euro 2.582,28 cui è esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta in caso di ravvedimento su diffida da parte del datore di lavoro. N.B. Il divieto di licenziamento si estende anche al lavoratore padre che fruisce al posto della madre del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino. Convalida delle dimissioni In caso di dimissioni volontarie presentate nei primi 3 anni di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a percepire: - l’indennità sostitutiva del preavviso; - la NASpI. Il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, a versare all’INPS il ticket di licenziamento, se le dimissioni vengono rese entro il primo anno di vita del bambino. Oltre alle dimissioni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (ITL): - la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza; - la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4919 del 3 marzo 2014, ha stabilito che, in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 anche qualora le stesse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice, e dei soggetti ad essa equiparati, alle dipendenze di altro datore di lavoro. Cosa deve fare il lavoratore Il lavoratore si reca presso l’ITL competente e compila innanzi al funzionario un apposito modulo in cui dichiara: a) di essere a conoscenza delle disposizioni normative poste a garanzia del posto di lavoro nelle situazioni connesse alla genitorialità; b) l'avvenuta richiesta di fruizione degli istituti contrattuali e normativi a sostegno della genitorialità e l'effettivo godimento degli stessi; c) le reali motivazioni che hanno spinto la lavoratrice o il lavoratore a recedere dal rapporto nel periodo protetto; d) le informazioni utili per la comprensione del caso. Cosa deve fare il datore di lavoro Il datore di lavoro, ricevute le dimissioni del lavoratore ed effettuata la convalida da parte di quest’ultimo, deve: 1) liquidare al lavoratore/lavoratrice l’indennità sostitutiva del preavviso; 2) liquidare al lavoratore/lavoratrice le altre indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, compresa l’indennità di disoccupazione; 3) versare lo specifico contributo di cui all’art. 2, cc. 31-35, L. n. 92/2012, pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; 4) effettuare in via telematica la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il modello unificato definito dall'ANPAL, accedendo ai servizi informatici messi a disposizione da Regioni e Province autonome. Tabella di sintesi Lavoratori interessati Tutela Sanzioni Lavoratrice in gravidanza Convalida delle dimissioni o risoluzione consensuale Mancata convalida delle dimissioni: il rapporto di lavoro resta in essere e il dipendente deve essere riammesso in esercizio con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Madre lavoratrice, dalla nascita ad un anno di età del bambino Divieto di licenziamento Sanzione amministrativa da 1.032 euro a 2.582 euro Madre lavoratrice, dalla nascita fino a tre di età del bambino Convalida delle dimissioni o risoluzione consensuale Mancata convalida delle dimissioni: il rapporto di lavoro resta in essere e il dipendente deve essere riammesso in esercizio con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Padre lavoratore con diritto al congedo di paternità in sostituzione della madre Divieto di licenziamento Sanzione amministrativa da 1.032 euro a 2.582 euro