Inail - Circolare n. 23 del 21 agosto 2019 L’INAIL, con la circolare n. 23 del 21 agosto 2019, ha provveduto a rivalutare l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità che, con decorrenza dal 1° luglio 2019, è definito nella misura di euro 262,06. Ciò a seguito della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2019. L’assegno di incollocabilità consiste in una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere: - età non superiore ai 65 anni; - grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; - grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.