Con la sentenza n. 36320 del 22 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha escluso il reato di omesso versamento Iva perché l’inadempimento era successivo alla presentazione di una domanda di concordato preventivo. Secondo i giudici con la presentazione della domanda di concordato viene meno qualunque comportamento illecito connesso all’omissione senza necessità che vi sia la formale ammissione al concordato dell’impresa. Tale ammissione anche se successiva alla scadenza dei versamenti comporta retroattivamente il rispetto degli obblighi della procedura. IL FATTO Nei confronti del rappresentante legale di una società di capitali era eseguito un sequestro per equivalente in relazione al reato di omesso versamento IVA (articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000) per il quale era indagato. Avverso la misura cautelare era proposto ricorso al tribunale del riesame. La difesa evidenziava, in estrema sintesi, che prima della scadenza del versamento IVA - che segna la consumazione del reato in questione - la società aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, con la conseguenza che non avrebbe potuto effettuare alcun pagamento. Da qui la richiesta di dissequestro che però era rigettata. La decisione veniva impugnata innanzi la Suprema Corte lamentando l’errore commesso dal tribunale che avrebbe ritenuto irrilevante la presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura da parte della società in assenza di formale ammissione antecedente alla scadenza del versamento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, non ritenendo sussistente la penale responsabilità del rappresentante legale della società. La Suprema Corte evidenzia, innanzitutto, l’esistenza di un difforme orientamento sulla questione nella giurisprudenza di legittimità. Secondo alcune sentenze l’ammissione al concordato preventivo non esclude la configurazione del reato in questione. Viene poi dato atto di un ulteriore orientamento in base al quale il mancato versamento del debito Iva scaduto non risulti perseguibile a condizione che il debitore sia stato ammesso alla procedura concorsuale con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta prima della scadenza penalmente rilevante. Il Collegio ha ritenuto che i delitti di omesso versamento non ricorrano non solo allorchè l’ammissione al concordato preventivo sia antecedente all’omesso versamento, ma anche se detta omissione sia successiva alla semplice presentazione della domanda. L’imprenditore ha infatti agito nell’adempimento di un dovere: l’impossibilità di eseguire pagamenti una volta formulata l’istanza di ammissione al concordato nei confronti di specifici creditori. A nulla rileva che il momento della scadenza del debito tributario sia maturato anteriormente alla formale ammissione al concordato, in quanto la decorrenza degli effetti va collocata, in virtù della sua efficacia retroattiva, non alla data dell’adozione del provvedimento formale di ammissione ma a quella di presentazione della relativa domanda. Da qui l’accoglimento del ricorso.