Omessi versamenti sempre con rilevanza penale salvo il contribuente non sia in grado di dimostrare l’impossibilità di reperire le risorse necessarie per eseguire il puntuale pagamento delle somme e il concreto personale impegno in tal senso. È questo, in estrema sintesi, l’orientamento ormai consolidato dei giudici di legittimità in tema di omessi versamenti di imposte, espresso anche nella sentenza n. 36378 del 21 agosto 2019. Si tratta di un tema particolarmente attuale, tenendo peraltro presente che solo l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute - al superamento di determinate soglie - può costituire reato, mentre le omissioni relative all’Irpef, all’Ires e all’Irap dichiarata non assumono alcuna rilevanza penale. Omesso versamento di ritenute La scadenza dell’invio del 770 segna la data di consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute dell’anno precedente se superiori a 150mila euro. È prevista così la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi entro questo termine le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta. Questa fattispecie ha subito un’importante modifica nel corso del 2015. In passato la rilevanza penale era collegata all’omesso versamento, sempre entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti. Dal 2015, invece, il delitto scatta a prescindere dal fatto che le omissioni risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione. In tale contesto, le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 24782/2018) hanno chiarito che per gli illeciti consumati fino al 21 ottobre 2015 per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto per importi superiori a 150mila euro è necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770. Per gli illeciti consumati successivamente (22 ottobre 2015), per provare il reato è invece sufficiente produrre anche la sola dichiarazione 770 che riporta le ritenute non versate. Reato omesso versamento Iva La consumazione del delitto di omesso versamento Iva se di importo superiore a 250mila euro è rappresentata dalla scadenza per il pagamento dell’acconto Iva (normalmente il 27 dicembre). L’articolo 10 ter del Dlgs 74/00 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque ometta tale versamento.