L'omessa presentazione del modello 770 costituisce reato già per le violazioni commesse per il periodo di imposta 2014 in quanto il nuovo delitto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015 e la scadenza dei 90 giorni di tolleranza per la presentazione del modello, cui occorre fare riferimento, era il 21 dicembre 2015. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 36387 del 23 agosto 2019. IL FATTO Un imprenditore veniva condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per l'esercizio 2014 da inviare entro il 21 settembre 2015. L'indagato impugnava dinanzi alla Suprema Corte la condanna evidenziando che la fattispecie contestata non era prevista dalla legge come reato per il periodo di imposta 2014. In sostanza, secondo la tesi difensiva, nel momento in cui era avvenuta l'omissione (21 settembre 2015) il delitto non era ancora entrato in vigore. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso fornendo un'interessante precisazione. Si ricorda che l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, introdotta dal decreto legislativo 158/2015, comporta la reclusione da diciotto mesi a quattro anni e scatta soltanto se l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Per espressa previsione si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, in base alle quali non si considera omessa, tra l'altro, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Ne consegue che il reato non si consuma al momento della scadenza del 770 ma nei successivi 90 giorni, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. In tale contesto i giudici di legittimità hanno rilevato che per il periodo di imposta 2014 il termine di presentazione della dichiarazione dopo una breve proroga era fissato al 21 settembre 2015. Sebbene tale scadenza fosse antecedente all'introduzione del nuovo delitto, la sentenza ha precisato che l'omessa presentazione si è consumata al termine del periodo di tolleranza di 90 giorni. Pertanto, aggiungendo al 21 settembre i citati 90 giorni, il momento di commissione dell'illecito penale era il 21 dicembre 2015 ossia quando la norma era già entrata in vigore. Tale conclusione trova supporto in almeno due circostanza. Innanzitutto il termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza ordinaria non si configura come un elemento di causa di non punibilità ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo. Inoltre, la prescrizione decorre dal 91º giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione del modello. Da evidenziare che analoga interpretazione era stata fornita in passato dalla Corte anche per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi che non si commette alla scadenza della presentazione ma una volta spirati i successivi 90 giorni.