Anche le tariffe dei premi INAIL 2019 prevedono la riduzione del tasso medio per l’adozione di misure per prevenzione migliorative rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 – T.U sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto a quanto indicato nelle precedenti Tariffe 2000 (D.M. 12.12.2000), quelle del 2019 prevedono l’unica possibilità di ottenere la riduzione per prevenzione sia nel primo che nel secondo biennio solamente adottando misure di prevenzione migliorative (nelle Tariffe 2000, presentando il mod. OT20, bastava la semplice adozione delle misure minime di prevenzione per ottenere la riduzione del 15%). Anche il modello per il 2020, nominato OT23, è stato adeguato al mutamento tecnico e normativo in materia di prevenzione con l’aggiunta di nuovi interventi. Il modello è stato reso noto con notevole anticipo in modo da poter consentire ai datori di lavoro di attivare i miglioramenti entro il 31 dicembre 2019, condizione primaria per la presentazione della domanda di riduzione. Novità del modello OT23-2020 Il modello OT23 è stato modificato nelle sezioni: - B3 dove è stato inserito un unico riferimento all’adozione della Prassi UNI/Pdr 49:2018 relativa all’applicazione della UNI ISO 26000 nelle costruzioni - B4 con l’inserimento del riferimento all’adozione della Prassi UNI/Pdr 51:2018 relativa all’applicazione della UNI ISO 26000 nelle micro e piccole imprese ed in quelle artigiane - B14 con l’implementazione o mantenimento di un certificato SA 8000 - C17 relativo alla realizzazione di interventi riferiti al reinserimento lavorativo di dipendenti con disabilità da lavoro - C18 relativo alla fornitura ai lavoratori, che effettuano turni notturni, di mezzi di trasporto collettivi casa-lavoro integrativi di quelli pubblici - C19 adozione di strumenti e sistemi di protezione dei dipendenti nel caso di rapina - E24 adozione di misure contro il rischio da rumore. Non è stato modificato l’impianto relativo alla generalità, trasversalità e settorialità degli interventi. Primo biennio di attività È la novità più importante poiché anche in questa situazione si deve presentare il modello OT23 con la conseguenza che la riduzione viene, come detto, riconosciuta solamente in presenza di misure migliorative. Anche la misura della riduzione è stata modificata, in peggio, passando dal 15 all’8%. Si deve anche considerare il fatto che con il sistema precedente la riduzione si applicava alle singole nuove voci di tariffa mentre con l’attuale sistema di oscillazione previsto dalla Tariffe 2019, l'inserimento di una nuova lavorazione/voce di tariffa in una PAT che ha il biennio (l'INAIL ha emesso il modello 20sm e calcolato l'oscillazione) comporta che alla nuova lavorazione/voce venga applicata l'oscillazione calcolata per la PAT stessa. L'impossibilità di chiedere lo sconto nel primo biennio per voce diminuisce la possibilità di avere una riduzione che oggi può essere chiesta solamente con l'apertura di una PAT. Nella pratica, con le Tariffe del 2000 all'inserimento di una nuova lavorazione corrispondeva la possibilità di ottenere la riduzione del 15% anche se tutte le altre lavorazioni avevano un tasso in aumento per la presenza di infortuni e/o di malattie professionali; con le Tariffe 2019, la presenza di infortuni e/o malattie professionali potrebbe comportare l'applicazione di una oscillazione in aumento al livello di PAT che sarebbe applicata anche alla nuova lavorazione/voce. Per quanto concerne la data di presentazione del modello OT23, le Tariffe 2019 ne prevedono la presentazione entro il 28 febbraio con decorrenza della riduzione dall’anno di presentazione. Anche l’obbligo di trasmissione al 28 febbraio rappresenta uno svantaggio per i datori di lavoro perché, seguendo l’esempio che segue, possiamo vedere che, nella maggior parte dei casi, non si ottiene nel primo anno di attività. Esempio Ipotizziamo una data inizio attività o apertura nuova polizza dipendenti dal 15 giugno 2019, poiché è possibile presentare il modello OT 23 solamente il 28 febbraio 2020, non sarà possibile ottenere la riduzione per l’anno 2019, ma solo a partire dall’anno 2020. Oscillazione dopo il primo biennio Per queste situazioni, in merito alla presentazione del modello, non ci sono novità e non sono state modificate le oscillazioni relative al numero dei lavoratori anno. La novità più rilevante si ha nel fatto che il “numero lavoratori anno” non è più calcolato a livello di voce di tariffa ma di PAT considerando il numero lavoratori anno di tutte le voci di tariffa in essa incluse. Va da sé che anche questa modalità non è favorevole al datore di lavoro rispetto al precedente articolo 24, dove il numero dei lavoratori anno e la riduzione erano previsti per voce di tariffa. In sostanza è molto facile superare il numero di 10 lavoratori anno che permette la riduzione massima del 28%. Le riduzioni del tasso medio, rispetto al numero lavoratori anno, sono le seguenti: Lavoratori-anno del triennio della PAT Riduzione Fino a 10 28% Da 10,01 a 50 18% Da 50,01 a 200 10% Oltre 200 5% Condizioni per l’ammissione La presentazione del modello OT23, riferito sia al primo anno che a quello successivo, presuppone la regolarità contributiva ed assicurativa attestata dal DURC nonché l’assenza di condanne passate in giudicato o di provvedimenti amministrativi emessi per la violazione delle norme di prevenzione ed igiene oltre al rispetto dell’applicazione del CCNL di riferimento. Alle condizioni amministrative si aggiungono quelle tecniche riferite alla effettività e congruità delle misure migliorative dichiarate nel modello. L’INAIL, qualora rilevi l’assenza anche di uno dei requisiti previsti, può revocare il beneficio e recuperare le eventuali somme non versate applicando le sanzioni civili del caso. Osservazioni finali Pur rimanendo l’impianto delle Tariffe 2000, si può notare come sia più difficoltoso essere ammessi al beneficio per i datori di lavoro che si trovano nel primo biennio e come siano ridotti i benefici economici per tutti i datori di lavoro. In sostanza è come se la prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali sia meno importante. Questa considerazione è rafforzata dalle indicazioni contenute nella legge di Bilancio 2019, che ha previsto l’attuazione della revisione tariffaria, dove è chiaramente scritto che parte dei fondi per il finanziamento della riduzione dei tassi sia stata finanziata con la riduzione dei fondi destinati proprio alla prevenzione.