È illegittimo l’avviso di liquidazione notificato direttamente al trust in quanto si tratta di un soggetto privo di soggettività giuridica. È questo il principio che è stato affermato dalla Ctr Lombardia nella sentenza n. 2430/4/2019 (presidente Alparone, relatore Bonomi). IL FATTO Nel caso esaminato, nel corso dell’anno 2013 veniva istituito un trust con conferimento di beni immobili al fine di «gestire e conservare i beni che faranno parte del fondo del trust, affinchè i redditi da esso generati se sufficienti ed eventualmente i beni stessi siano impiegati per il soddisfacimento della famiglia dei beneficiari». Attraverso specifici avvisi di liquidazione notificati direttamente al trust, l’ufficio provvedeva ad accertare una maggiore imposta ai fini del registro, ipotecaria, catastale e di donazione. Contro questi atti, i trustee presentavano ricorso, eccependo la carenza di legittimazione attiva del trust e la conseguente illegittimità dell’accertamento. I giudici di primo grado respingevano il ricorso, confermando la legittimità della pretesa erariale. In sede d’appello, tra le altre, veniva riproposta l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva del trust, considerato che l’accertamento era stato notificato nei confronti di quest’ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA Nell’accogliere l'appello, la Ctr Lombardia ha riconosciuto la fondatezza di questa eccezione. In tal senso, è stato preliminarmente evidenziato che il trust rappresenta un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l’effetto proprio del trust è quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cassazione 10105/2014). Pertanto, la finalità del trust non è quella di dar vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Peraltro, non essendo un ente autonomo a sé stante ed essendo quindi privo di soggettività giuridica, ad avviso del collegio giudicante il trust non poteva neanche essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee né risultare titolare di diritti. Ugualmente non sarebbe corretto assimilare il trust a una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato a uno scopo preciso, con la conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi. Pertanto, il trust non può stare in giudizio autonomamente né, tantomeno, essere destinatario di un avviso di liquidazione. In questo contesto, quindi, nel ribaltare il giudizio di primo grado, i giudici d’appello hanno accolto l’appello concludendo che, nell’ipotesi di accertamento avviato nei confronti di un trust, la legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo (sulla medesima questione, Cassazione 2043/2017).