Si applicano anche in favore delle società agricole le agevolazioni fiscali in materia di IMU previste nei confronti di imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti. Il decreto Crescita (art. 16-ter del D.L. n. 34/2019) pone così fine, in via interpretativa, ad una questione che aveva formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale. In particolare, si dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini IMU, nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 2 dell’art. 13, D.L. n. 201/2011, sono applicabili anche alle società agricole con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2012, ossia dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina. Le agevolazioni IMU Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 208/2015, sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. L’esenzione spetta anche per le aree fabbricabili che, ove possedute dai predetti soggetti, sono considerate agricole se utilizzate per l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (cfr. art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 504/1992). Norma di interpretazione La norma introdotta dal decreto Crescita consente di superare le interpretazioni formulate da alcuni enti locali che avevano portato al disconoscimento del regime di esenzione IMU alle società di persone e di capitali ancorché in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. La norma dispone testualmente che le agevolazioni riconosciute ai fini dell’IMU si intendono applicabili, alle condizioni stabilite dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, alle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004. La qualifica di IAP Il richiamo alle condizioni previste dal citato art. 13 riguarda la definizione di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale, individuata in coloro che rientrano nel perimetro di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004. Quest’ultima norma definisce imprenditore agricolo professionale il soggetto, in possesso di conoscenze e competenze tecniche che dedichi all’attività agricola almeno la metà del suo tempo lavorativo ricavandone almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. La qualifica imprenditore agricolo professionale può essere assunta anche da parte delle società a condizione che, nel caso di società di persone, almeno un socio sia in possesso di detta qualifica, mentre per le società in accomandita la qualifica deve essere assunta da un socio accomandatario e, nel caso di società di capitali o cooperative, ne sia in possesso almeno un amministratore (cfr. Dipartimento delle Finanze, circolare 3/DF/2012 par. 7.1 e 7.2). Ai fini del riconoscimento qualifica di IAP alle società, tuttavia è necessario anche il rispetto della condizione prevista dal successivo comma 5-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004; conseguentemente il socio di società di persone o l’amministratore, in caso di società di capitali, deve essere iscritto nella previdenza agricola. Il Dipartimento delle Finanze, con nota del 23 maggio 2016 ha inoltre chiarito che l’esenzione IMU spetta anche qualora i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno sul quale, in qualità di soci, proseguano l’esercizio dell’attività.