Dal 14 luglio 2018 è vigente una norma che prevede il pagamento di una contribuzione maggiorata in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato e di somministrazione a termine. Questa contribuzione, in teoria, va ad aumentare la contribuzione addizionale prescritta dalla Riforma Fornero (l’1,4%, in vigore dal 2013 su tutti i contratti subordinati non a tempo indeterminato). Ho detto “in teoria”, in quanto, a più di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma, manca ancora la circolare esplicativa dell’INPS sulle modalità di versamento e sull’eventuale codice di riferimento. Parlo della contribuzione prevista dal decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018, convertito con la legge n. 96/2018), che contempla una ulteriore contribuzione, a carico del datore di lavoro, dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico. L’ulteriore balzello, per quanto ancora “inattivo”, già contiene alcune criticità che la circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro non ha risolto. Differenze rispetto al contributo addizionale In primis, a differenza di quanto prescritto per il contributo del 1,4%, applicabile per tutti i “rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato”, la contribuzione maggiorata dello 0,50% è prevista esclusivamente “in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”. Ciò sta a significare, a mio avviso, che secondo il disposto normativo, lo 0,50% non dovrà essere applicato alle altre tipologie contrattuali a tempo diverse dal contratto a tempo determinato (articoli dal 19 al 29 del D.Lgs. n. 81/2015) ed alla somministrazione a termine (articoli dal 30 al 40 del D.Lgs. n. 81/2015). Inoltre, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2018, ha interpretato la maggiorazione contributiva quale crescente ad ogni rinnovo, andando così a prevedere un aumento contributivo continuo ad ogni ulteriore contratto a tempo determinato che l’azienda intende instaurare con un determinato lavoratore. In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell’ultimo contratto a termine, lo 0,50%. Esclusione per le proroghe Ricordo che l’applicazione della contribuzione maggiorata avviene esclusivamente in caso di rinnovo e non anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine. La differenza sta nel fatto che il rinnovo è un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, mentre la proponga è la continuazione di un contratto già in essere. Anche in termini burocratici ci sono delle differenze, in quanto il rinnovo prevede la compilazione, da parte del datore di lavoro, del modello “UniLav - assunzione”, mentre per la proroga va compilato il modello “UniLav - proroga”. Decorrenza del pagamento Una ulteriore specifica riguarda il momento di avvio della contribuzione maggiorata, in quanto il pagamento, una volta che interverrà l’INPS con le modalità di versamento, dovrà essere riconosciuto per tutti quei rapporti intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018). In pratica, se non interverranno sanatorie in merito, il datore di lavoro dovrà effettuare una verifica di tutti i rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato avviati dal 14 luglio 2018, anche se oggi cessati, e su questi pagare lo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, attraverso la procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/VIG), a mio avviso, senza aggravio di oneri accessori. Quando si applica il contributo maggiorato Contratto a tempo determinato diretto Lavoratore Contratto Contributo addizionale Contributo maggiorato Primo rapporto a tempo determinato per l'azienda 1° contratto 1,40% NO Primo rapporto a tempo determinato per l'azienda, qualora vi sia un precedente contratto di somministrazione 1° contratto 1,40% NO Lavoratore con precedente rapporto a tempo determinato Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Contratto assistito a tempo determinato presso l'ispettorato del lavoro Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Proroga di un primo contratto a tempo determinato Proroga 1,40% NO Proroga di un primo contratto a tempo determinato qualora vi sia un precedente contratto di somministrazione Proroga 1,40% NO Proroga di un rinnovo a tempo determinato Proroga 1,40% 0,50% * n° rinnovi Somministrazione a termine Lavoratore Contratto Contributo addizionale Contributo maggiorato Primo rapporto in somministrazione a termine 1° contratto 1,40% NO Proroga del primo rapporto in somministrazione a termine Proroga 1,40% NO Primo rapporto in somministrazione a termine, qualora vi sia un precedente contratto a tempo determinato diretto 1° contratto 1,40% NO Proroga del primo rapporto in somministrazione a termine, qualora vi sia un precedente contratto a tempo determinato diretto Proroga 1,40% NO Lavoratore con precedente rapporto in somministrazione a termine Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Proroga di un secondo rapporto in somministrazione a termine Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Lavoratore con precedente rapporto in somministrazione a termine, qualora vi sia un precedente contratto a tempo determinato diretto Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Proroga di un secondo rapporto in somministrazione a termine, qualora vi sia anche un precedente contratto a tempo determinato diretto Rinnovo 1,40% 0,50% * n° rinnovi Quando non si applica Il contributo maggiorato, così come quello addizionale dell’1,40%, non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Ricordo l’importanza di indicare, nel contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi, il nominativo del lavoratore assente, in modo che l’azienda possa dimostrare il rispetto della casuale indicata nel contratto e venir, così, meno ai vincoli disposti dalla normativa in caso di assunzione con tale tipologia contrattuale (es. pagamento contribuzione addizionale e maggiorata, rispetto percentuale massima, ecc.); b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ma esclusivamente qualora dette attività stagionali siano previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525, del 7 ottobre 1963. In pratica, le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva dovranno sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata; c) agli apprendisti. Detta indicazione, fornita dal legislatore nel testo della norma istitutrice del contributo addizionale, è del tutto anacronistica, in quanto la normativa sull’apprendistato definisce tale rapporto quale “contratto di lavoro a tempo indeterminato” ab origine; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Rimborsi alle aziende Infine, così come previsto per la contribuzione addizionale dell’1,4%, anche la contribuzione maggiorata dello 0,50 verrà restituita nel caso in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La restituzione avverrà anche qualora il datore di lavoro decida, entro i 6 mesi successivi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, di riassumere il lavoratore con un nuovo rapporto stabile di lavoro (a tempo indeterminato). In quest’ultimo caso, la restituzione avverrà detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.