Agenzia delle Entrate - Risposta n. 358 del 30 agosto 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 358 del 30 agosto 2019 in tema di eventuale beneficio della esenzione del pagamento dei tributi speciali catastali per le pratiche catastali relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica. L'applicabilità dell'esenzione dai tributi speciali catastali è prevista dall'articolo unico della L n. 228 del 1954, rubricato "Esenzione", il quale testualmente recita: gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Sulla delicata questione della compatibilità dell’esenzione anche a nuove fattispecie, l'Agenzia del Territorio ha acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 2905/08, affermando che vi è continuità normativa, se non addirittura identità tra i diritti e compensi di cui alla legge n. 575 del 1951 ed i tributi speciali, per cui ne discende che non si vede la ragione per escludere dall’esenzione i servizi catastali di più recente istituzione, ma di identica natura giuridica, in quanto costituiscono mere implementazioni della originaria tabella A allegata al DL 533/1954. Occorre evidenziare che in conclusione sono applicabili le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 228 del 1954, anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva a condizione che sia l'ente territoriale, Regione, Provincia o Comune, il soggetto obbligato all'adempimento previsto e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti. Se diversamente il soggetto tenuto all'adempimento non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni esentative, non è applicabile l’esenzione.