Chi ha conseguito la laurea ha la possibilità di riscattare il corso di studi, una vera opportunità dato che le norme susseguitesi in materia previdenziale hanno sempre più allontanato il raggiungimento del traguardo pensionistico e, quindi, ogni contributo diventa importante per raggiungere l’anzianità contributiva minima prevista dalla legge. Quello che si chiede è sapere quale onere si dovrà pagare per il riscatto e quale conviene seguire, tenendo conto anche dell’introduzione del recente riscatto laurea agevolato ad opera del decreto legge n. 4/2019 su pensioni-reddito di cittadinanza. Calcolo dell’onere di riscatto L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica). È determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto. Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto. L’importo dell’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo viene invece calcolato applicando alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti alla data della domanda, rapportata al periodo di riscatto, l’aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime pensionistico in cui avviene il riscatto alla data di presentazione della domanda. Per capire quanto si paga, facciamo un esempio: Domanda presentata nel 2019 Retribuzione dei 12 mesi precedenti il riscatto pari a 20.000 euro Aliquota di computo per i dipendenti 33% Onere da pagare per il riscatto, pari a 6.600 euro annui, risultante dalla seguente operazione: 20.000 x 33% = 6.600 Valutazione del periodo ai fini pensionistici In presenza di contributi già versati prima della domanda di riscatto della laurea, gli stessi potranno determinare l’applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere 18 anni di contributi o meno al 31.12.1995. Con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, si avrà il calcolo della pensione misto: retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi. Con 18 anni di contributi al 31.12.1995, si avrà il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011. Si ricorda che, per i contributi versati dal 2012 in poi il calcolo è contributivo per tutti. Riscatto laurea agevolato Il comma 6 dell’art. 20 del decreto legge n. 4/2019 ha previsto anche una forma particolare di riscatto laurea, aggiungendo il comma 5-quater all’art.2, del decreto legislativo 184/1997, che si occupa, appunto, del riscatto dei corsi universitari di studio. In maniera specifica, il comma citato del decreto legge pensioni, offre la possibilità ai soggetti che hanno conseguito la laurea (in sede di conversione è stato tolto il limite del quarantacinquesimo anno di età) di riscattarla limitatamente ai periodi da valutare con il sistema contributivo; di conseguenza, resteranno fuori quelli che si collocano prima del 1° gennaio 1996, data dalla quale è entrato in vigore il sistema contributivo. Da come è stata riformulata la norma, si può affermare che tale possibilità sia concessa sia per aumentare l’anzianità contributiva che per il calcolo della pensione, cioè per il diritto e la misura; infatti, è stata tolta la frase “anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva”. L’onere da pagare L'onere dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In sintesi, l’onere di riscatto viene determinato sul minimale di reddito stabilito annualmente per gli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Quanto si paga - Esempio Tenendo conto che il minimale di artigiani e commercianti per il 2019 è pari a 15.878 euro e l’aliquota di computo per i dipendenti è del 33%, l’importo annuo da pagare, per le domande presentate nel 2019, è pari a 5.240 euro, risultante dalla seguente operazione: 15.878,00 X 33% = 5.240. Precisazioni dell’INPS L’INPS precisa che la citata modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), dell’art. 2 del D.lgs n. 184/1997. La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Ne deriva che, gli interessati potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997. Dato che in questi giorni molti si stanno chiedendo se sia possibile o meno rinunciare al riscatto in corso per chiedere quello agevolato, l’Istituto ha chiarito che: - se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, naturalmente, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa; - invece, se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo; - se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda. Riscatto per chi è sprovvisto di contribuzione (inoccupati) La facoltà di riscattare la laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. N.B. Si ricorda che prima era necessario il possesso di almeno un contributo settimanale. Riguarda coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata INPS. L'onere dei periodi di riscatto, per coloro che non hanno mai lavorato, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. E’ da sottolineare che il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato, come per tutti i tipi di riscatto compreso quello agevolato. Se lo stesso non ha un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria; quindi, si potrà inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza. Simulazione dell’importo da pagare L’INPS ha dato la possibilità di simulare il calcolo dell’onere del riscatto laurea per tutti coloro che vogliono avvalersi di tale facoltà. Infatti, per fornire un servizio agli utenti, l’INPS all’interno dell’applicativo per la presentazione telematica della domanda di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario, ha implementato la funzionalità in grado di simulare il calcolo del suddetto onere. In maniera specifica, il servizio è raggiungibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” -“Tutti i servizi” - “Riscatto Laurea” - Simulazione calcolo”; l’accesso è consentito all’utenza mediante l’uso del proprio PIN dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Il nuovo strumento di simulazione del calcolo dell’onere di riscatto laurea, già previsto per gli utenti iscritti alla Gestione privata che intendessero riscattare un periodo di studi collocato interamente nel sistema contributivo, è stato esteso anche agli iscritti alle casse della Gestione pubblica. Lo strumento di simulazione consente di effettuare il calcolo dell’onere di riscatto in base ai dati immessi e con riferimento all’anno corrente. N.B. L’importo ottenuto ha mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che sarà comunicato con apposito provvedimento, a seguito della presentazione della domanda di riscatto. E’ da sottolineare che lo strumento di simulazione è stato realizzato tenendo conto anche del riscatto laurea agevolato, da utilizzare nel sistema contributivo. N.B. Per le domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 2019 è previsto un ulteriore sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi nei casi in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collochino esclusivamente nel sistema di calcolo contributivo.