Agenzia delle Entrate - Risposta n. 367 del 6 settembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 367 del 6 settembre 2019 in tema di modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società quale ostacolo al riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni. Ai sensi dell’articolo 84, comma 3, primo e secondo periodo del TUIR, il riporto delle perdite fiscali è inibito nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La stessa limitazione si applica anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto, nonché alle eccedenze ACE. L’operatività del divieto è in ogni caso esclusa se la società che riporta le perdite fiscali (e/o gli interessi passivi e/o le eccedenze ACE) soddisfa taluni indicatori ritenuti sintomatici della sua persistente vitalità economica. Tale disposizione normativa è stata introdotta, al fine contrastare il fenomeno del c.d. “commercio di bare fiscali”, attuato attraverso il trasferimento delle partecipazioni di controllo in società portatrici (esclusivamente o prevalentemente) di perdite fiscali (e prive di vitalità economica).