L'autoriciclaggio può coesistere con la bancarotta per distrazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37503 del 10 settembre 2019. La Corte ha così respinto il ricorso della difesa, stabilendo nello stesso tempo l’applicazione della custodia cautelare nei confronti degli amministratori, di diritto e di fatto, e il sequestro preventivo dell’azienda, applicando per quest’ultima quanto previsto dal decreto 231 del 2001. Per l’accusa, il reato di bancarotta sarebbe stato commesso attraverso attività di distrazione realizzate attraverso un contratto di affitto di azienda prima e con un atto di trasferimento poi, mentre l’autoriciclaggio sarebbe stato commesso dai manager impiegando il complesso aziendale sottratto in maniera tale da nasconderne la provenienza criminale. Per la difesa invece l’autoriciclaggio non sarebbe contestabile perchè la condotta sanzionata da quest’ultimo coinciderebbe con quella del reato presupposto di bancarotta per distrazione. La Cassazione, malgrado l’apparente correttezza della linea difensiva, non è stata però alla fine di questo avviso. Ha invece ricordato come obiettivo dell’introduzione del reato di autoriciclaggio sia stata quella di congelare ogni utilità economica che deriva dal delitto, impedendo che i beni possano essere in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico. E allora un’attenzione particolare deve essere prestata alla natura specifica dei beni o delle utilità, valutandone soprattutto la portata dinamica. In altre parole, precisa la Corte, se il trasferimento riguarda beni statici come anche il denaro la condotta attraverso la quale la somma è stata ottenuta non è idonea a configurare l’autoriciclaggio. È il caso, per esempio (Cassazione, sentenza n. 8851/2019), del versamento del profitto di un furto sul conto corrente o sulla carta prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto. Discorso però diverso deve essere fatto quando il bene conseguito con il reato, per le sua caratteristiche appunto «dinamiche», è idoneo a procurarne l’impiego in attività economiche o finanziarie. È il caso della distrazione di un’azienda che, se limitata a questo solo aspetto, non darebbe luogo all’autoriciclaggio; ma quando alla distrazione segue la gestione della stessa e l’esercizio di attività imprenditoriale allora l’autoriclaggio si concretizza.