Scade il 30 settembre il termine per aderire, con decorrenza 1° gennaio 2020, al regime del gruppo Iva. Il gruppo Iva, la cui disciplina nazionale – in vigore dal 1° gennaio 2018 – è contenuta nel Titolo V-bis del Dpr 633/1972 e nel Dm del 6 aprile 2018, è un regime facoltativo che prevede la costituzione di un autonomo soggetto d’imposta, titolare degli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, identificato mediante un proprio numero di partita Iva, una propria iscrizione al Vies e dotato di una propria abilitazione ai servizi telematici, ivi inclusi quelli connessi alla fatturazione elettronica. L’adesione al gruppo L’opzione di adesione al gruppo Iva è esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (modello all in all out) per i quali ricorrono congiuntamente: 1. il vincolo finanziario, cioè la sussistenza al momento dell’opzione e, comunque, dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto, del controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1); 2. i vincoli economico e organizzativo, che si presumono automaticamente sussistenti in presenza di quello finanziario. L’opzione va esercitata mediante presentazione del modello Agi/1 da trasmettere a cura del rappresentante del gruppo, tramite applicazione web disponibile nella propria area autenticata. Il modello Agi/1 con relative istruzioni e modalità di trasmissione è stato approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 215450 del 19 settembre 2018. L’adesione è vincolante per un triennio a partire dall’anno di efficacia dell’opzione, decorso il quale si rinnova di anno in anno fino a revoca. Gli effetti fiscali Con la costituzione del gruppo Iva, gli aderenti al gruppo, perdendo la propria autonoma soggettività Iva, decadono dai regimi opzionali eventualmente attivati dagli stessi anteriormente alla costituzione del gruppo. Inoltre, è fatto divieto ai partecipanti di trasferire al gruppo le eccedenze Iva detraibili emergenti dalla dichiarazione annuale Iva di ciascuno di essi riferita all’anno antecedente a quello di decorrenza dell’opzione, se non nei limiti dei versamenti Iva effettuati con riferimento al medesimo anno d’imposta. Le eccedenze non trasferibili restano nella disponibilità esclusiva dei soggetti partecipanti che le hanno generate, che potranno decidere se richiederne il rimborso in sede di dichiarazione annuale ovvero se utilizzarle in compensazione con altre imposte/contributi (cosiddetta compensazione orizzontale). A seguito della costituzione del gruppo Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra i singoli partecipanti (operazioni infragruppo) divengono irrilevanti ai fini dell’imposta (con l’unica eccezione, come chiarito dalla circolare 19/E/2018, dei passaggi interni di beni e servizi nel caso in cui il gruppo Iva opti per l’applicazione separata dell’imposta ex articolo 36 del Dpr 633/1972); in relazione alle operazioni infragruppo, non deve, quindi, essere osservato alcun obbligo di fatturazione, di annotazione nei registri Iva né di inserimento nelle comunicazioni/dichiarazione annuale Iva. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di rilevazione nel libro giornale e, più in generale, nelle altre scritture contabili obbligatorie di cui al Dpr 600/1973. Il rappresentante del gruppo Dalla data di efficacia dell’opzione, il rappresentante del gruppo Iva, individuato per legge nel soggetto che esercita il vincolo finanziario sugli altri partecipanti o, qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione, nel soggetto con il volume d’affari o con i ricavi ai fini delle imposte dirette più elevati nell’anno precedente a quello di costituzione, si occupa di documentare le operazioni attive riferibili al gruppo (resta possibile, in alternativa, che di tale adempimento si occupino i singoli partecipanti in relazione alle operazioni dagli stessi svolte). Invece, in merito alle operazioni passive effettuate nei confronti del gruppo, il rappresentante o i partecipanti dovranno comunicare ai fornitori del gruppo Iva la partita Iva del gruppo stesso e il codice fiscale del singolo partecipante acquirente. Il rappresentante del gruppo Iva o i partecipanti, tramite appositi sezionali, effettuano le registrazioni delle operazioni attive e passive. Il rappresentante effettua in seguito le liquidazioni periodiche e i versamenti dell’imposta e presenta le comunicazioni delle liquidazioni periodiche nonché la dichiarazione annuale Iva.