Corte di Giustizia Ue - Causa C‑47/18 La Corte di Giustizia Ue è intervenuta nella causa C-47/18 vertente su un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti. IL FATTO Il ricorrente nel procedimento principale, competente per la gestione statale polacca delle strade, in esito a gare d’appalto pubbliche affidava ad una società l’esecuzione di diversi progetti per la realizzazione di strade in Polonia. I contratti relativi a tali progetti contenevano disposizioni dettagliate concernenti il risarcimento danni in caso di ritardo nella loro esecuzione. Il 19 giugno 2013 in Austria la società commissionaria veniva posta in amministrazione controllata e veniva nominato un commissario di detta società. Successivamente la stessa società veniva dichiarata fallita prima in Austria e successivamente, con procedura secondaria, in Polonia. Il curatore fallimentare, nominato nell’ambito della procedura principale di insolvenza austriaca, e il curatore fallimentare nominato nell’ambito della procedura secondaria polacca contestavano la maggior parte dei crediti insinuati. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue ricorda che tra le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono presenti proprio «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini». Tale regolamento prevede in particolare che, “ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento”. Inoltre prevede che “la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione”. E’ utile chiarire che sono considerate connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata. Nel caso in esame l’azione di accertamento dell’esistenza di crediti esercitata dal ricorrente nel procedimento principale, costituisce un elemento della normativa austriaca in materia d’insolvenza, e, in base alla normativa, detta azione può essere esercitata nell’ambito di una procedura di insolvenza, da parte dei creditori che partecipano alla stessa, in caso di contestazione vertente sull’esattezza o sul grado dei crediti dichiarati da tali creditori. Alla luce di quanto esposto la Corte di Giustizia Ue dichiara che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Inoltre dichiara che, un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.