La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 23381 del 19 settembre 2019, ha disposto il rinvio al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente le sorti del beneficio fiscale dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, in caso di mancata edificazione per causa di forza maggiore. In particolare, l’alto consesso è chiamato a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto. IL FATTO Una società acquistava un’area edificabile e procedeva alla registrazione dell’atto di compravendita scontando l’aliquota agevolata dell’imposta di registro in quanto era inclusa nel piano di lottizzazione di un Comune. Tuttavia, entro il quinquennio successivo, non veniva effettuata nessuna opera edificatoria, pertanto l’Ufficio recuperava a tassazione la maggiore imposta. Il provvedimento era immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie competenti, rappresentando, tra l’altro, che la mancata edificazione fosse dipesa da una causa di forza maggiore, precisamente il rifiuto della nuova amministrazione di dar seguito alla convenzione della lottizzazione. In entrambi i gradi di giudizio il ricorso era respinto. In particolare, i giudici di secondo grado motivavano la decisione sul presupposto che la stessa norma non facesse alcun cenno alla causa di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta. Inoltre, l’aliquota normale in luogo di quella agevolata non costituiva una sanzione. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso in Cassazione. L'ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria in commento ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. I giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato la presenza di due orientamenti contrastanti in relazione alle possibili conseguenze legate al beneficio in esame, in caso di mancata edificazione per causa di forza maggiore nel quinquennio successivo all’acquisto. In particolare, secondo il primo, si realizzerebbe il definitivo consolidamento del beneficio, sulla base del principio per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile, senza la colpa di chi è tenuto. L’altro orientamento, invece, esclude in termini assoluti la forza maggiore. La ragione risiede nella totale assenza di una funzione sanzionatoria dell’applicazione del regime ordinario del registro, verso la condotta dell’acquirente, che rappresenta una mera conseguenza. Tale conclusione sarebbe sorretta anche da una logica legata alla ratio legis della norma, consistente nella volontà di ridurre i costi della prima edificazione e non di pretendere un comportamento doveroso reso impossibile. L’esimente della forza maggiore, secondo questa tesi, sarebbe invocabile solo in riferimento ad una situazione di dovere, da intendersi quale ordinaria soggezione ad una norma posta nell’interesse generale e non per consolidare a proprio vantaggio un beneficio attribuito provvisoriamente dalla legge. Da qui la rimessione degli atti al Primo presidente.