Agenzia delle Dogane - Prot. n. 137903/RU del 27 settembre 2019 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota prot. n. 137903/RU del 27 settembre 2019, riguardante i benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2019. >Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019. Per coloro che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., occorre che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea sia riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro: 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019. Chi sono i beneficiari Il beneficio spetta per: - l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; - l’attività di trasporto persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario; - l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Per ottenere il rimborso dell’importo, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, occorre presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il termine del 31 ottobre 2019. Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.