Ctr Puglia - Sentenza n. 870/1/2019 In tema di cessioni all’esportazione, l’omessa trasmissione del modello Intra 1-bis da parte del cedente ha carattere formale, qualora il cedente fornisca la prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la direttiva comunitaria ricollega l’applicabilità della non imponibilità. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Puglia con la sentenza n. 870/1/2019 (presidente Ventura, relatore Merra). IL FATTO L’agenzia delle Entrate contestava a una società l’imponibilità sia di cessioni all’esportazione verso aziende sanmarinesi, sia di cessioni intracomunitarie verso aziende francesi. L’ufficio confutava l’imponibilità delle esportazioni a causa della mancata prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale e delle cessioni intracomunitarie per l’omessa trasmissione del modello Intra 1-bis. La società impugnava l’accertamento e la Ctp di Bari, senza entrare nel merito, accoglieva il ricorso per omessa richiesta della guardia di Finanza dell’autorizzazione al pubblico ministero, necessaria per la trasmissione all’Agenzia delle informazioni acquisite nel corso del procedimento penale. Le Entrate impugnavano la sentenza e la Ctr accoglieva l’appello, affermando che i beni ceduti non erano mai usciti dal territorio italiano. La società proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema corte bocciava la sentenza con rinvio, affermando che i documenti prodotti in giudizio dalla società, a sostegno dell’uscita dei beni dal territorio nazionale, non erano stati considerati dal giudice d’appello. LA DECISIONE DELLA CTR PUGLIA La Ctr Puglia osserva, in relazione alle esportazioni, che la documentazione prodotta dalla società attestava l’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale. Per quanto riguarda, invece, le cessioni verso le aziende francesi, il Collegio ribadisce il principio che l’omessa trasmissione degli elenchi delle cessioni intra-comunitarie ha carattere formale. Pertanto, qualora il cedente sia in grado di fornire, come nel caso di specie, la prova delle «condizioni essenziali» cui la direttiva comunitaria ricollega il regime della non imponibilità. Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello e condannato l’agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio. La Ctr ribadisce principi affermati della giurisprudenza della Corte di giustiza europea (sentenza del 21 ottobre 2010, causa C-385/09 ) e della Cassazione (sentenza 9825/2016). L’obbligo di trasmissione dei modelli Intra assolve alla prevalente esigenza di fornire elementi per l’elaborazione di dati statistici e, solo indirettamente, agevola i controlli fiscali. Le relative violazioni sono sanzionate dall’articolo 11, comma 4, Dlgs 471 del 1997. Ne consegue che l’adempimento è estraneo alle «condizioni essenziali» alle quali la direttiva Iva e l’articolo 8, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72 subordinano l’applicazione della non imponibilità delle esportazioni. Tale regime, infatti, richiede quali «condizioni essenziali»: - l’effettuazione di un’operazione di cessione di beni; - il materiale trasferimento della merce ceduta dal territorio del Paese di residenza del soggetto cedente al Paese extracomunitario di residenza del soggetto cessionari. Gli altri adempimenti richiesti al contribuente, quindi, non sono elementi costitutivi del regime fiscale, ma consentono solo alla pubblica amministrazione di disporre di informazioni utili ai fini statistici o a rendere più agevoli i controlli fiscali.