Il Fisco non può procedere alla rettifica della dichiarazione considerando solo l'antieconomicità del contribuente. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24536 del 2 ottobre 2019. Le Entrate - per l'anno d'imposta 2002 - avevano provveduto alla rettifica di quanto dichiarato dalla società ai fini Irpeg e Irap. La vicenda, finita in Cassazione, ha avuto un esito favorevole al contribuente. Si legge, infatti, che la ritenuta antieconomicità della gestione dell'attività imprenditoriale della società, era in realtà fondata sulla vendita di traffico telefonico a un pezzo inferiore di quello d'acquisto, senza considerare che il progetto imprenditoriale in questione versava in una fase di start up e comprendeva tra i costi anche quelli fissi correlati a componenti indipendenti dai volumi di traffico effettivamente commerciati e destinati a essere recuperati in un arco temprale sufficientemente lungo. Peraltro secondo i Supremi giudici non potevano sussistere i presupposti dell'accertamento induttivo utilizzato dalle Entrate, in quanto non era nulla la dichiarazione fiscale sottoscritta dal legale rappresentante della società e non dal curatore fallimentare; né poteva ritenersi inattendibile la contabilità della società in bonis della quale non poteva considerarsi sintomatica neppure l'antieconomicità della gestione dell'impresa che aveva trovato una sua logica conseguenza nelle perdite che avevano infine condotto la società al fallimento. Con un motivo d'appello, in particolare, la società ha rilevato l'erronea applicazione dell'articolo 39 comma 2 del Dpr 600/1973 per aver ritenuto che l'accertamento induttivo extracontabile potesse essere comunque legittimato dall'inattendibilità della documentazione contabile, desunta dal risultato antieconomico della gestione imprenditoriale, derivante dai costi economici che l'Ufficio non ha ritenuto proporzionati ai ricavi, senza tuttavia porne in discussione l'inerenza. Altro punto a favore del contribuente è legato al motivo d'appello per l'omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e discussi nel contraddittorio tra le parti, poiché la motivazione ha trascurato di prendere in considerazione tutte le argomentazioni sostenute dalla curatela per escludere l'inattendibilità della documentazione contabile della società e la valutazione della gestione dell'attività imprenditoriale in termini di antieconomicità.