Ctr Molise - Sentenza n. 278/1/2019 È illegittima la delega “impersonale” priva dell’indicazione nominativa del funzionario delegato, tanto da annullare l’atto impositivo da lui sottoscritto. A dirlo è la Ctr Molise nella sentenza n. 278/1/2019 (presidente e relatore Moscato), aderendo all’orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso fino a quel momento, secondo cui non sarebbe ammessa la cosiddetta “delega in bianco” con l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario. IL FATTO La vicenda riguarda il caso di tre avvisi di accertamento, notificati a una Sas e ai suoi soci, tutti sottoscritti da un funzionario su delega del direttore provinciale delle Entrate di Campobasso. Impugnati gli atti e riuniti i ricorsi, la Ctp di Campobasso annullava gli avvisi in quanto dall’esame della delega che l’ufficio aveva prodotto in giudizio in risposta alla specifica eccezione sollevata dai ricorrenti di poter verificarne la legittimità, si evinceva che non era nominativa, ma conferita genericamente a funzionari della terza area. L’ufficio proponeva appello. LA DECISIONE DELLA CTR MOLISE Nel confermare la nullità degli avvisi, la Ctr del Molise ha dunque richiamato la sentenza della Corte di cassazione 22803 del 9 novembre 2015, secondo cui, ai fini della legittimità degli atti impositivi, le deleghe non possono riferirsi genericamente alle funzioni dei funzionari (capo team, capo ufficio, capo area, e così via) ricoperte nel momento del conferimento, ma ai singoli nominativi, ben potendo i capi uffici o capi team non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento o altro). La questione affrontata dai giudici molisani non è pacifica. Proprio pochi giorni dopo la pronuncia resa dalla Ctr del Molise, infatti, con la sentenza n. 8814 del 29 marzo 2019, la Cassazione, in contrasto con l’orientamento precedente sul tema, ha stabilito che «non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della cosiddetta delega di firma possa avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa». Pertanto, fermo restando che, nel momento in cui il contribuente eccepisce la potenziale illegittimità dell’accertamento per invalido rilascio della delega alla sottoscrizione, spetta all’ente impositore fornire la prova circa la legittimità della stessa, i giudici supremi hanno da ultimo affermato che è valida comunque la delega cosiddetta “organizzativa” che individui il delegato tramite la posizione funzionale ricoperta, non essendo necessaria l’indicazione delle sue generalità.