Nel caso di contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede la settimana lavorativa corta, cioè quando la prestazione dei dipendenti è articolata su 5 giorni alla settimana, il sesto giorno va escluso dal computo del periodo feriale. Non si tratta, infatti, di un giorno "non lavorato", come pretendeva il datore di lavoro, ma di giorno "non lavorativo", che va riconosciuto correttamente come "riposo retribuito". Non essendo "lavorativo" e avendo la natura di riposo non può essere equiparato a una giornata lavorativa in cui non si lavora e va quindi escluso dal computo del periodo feriale. Per tale motivo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25351 del 9 ottobre 2019 ha confermato la decisione del giudice di appello che – nell'ambito di una causa che si concludeva con l'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento – aveva imposto al datore di lavoro il ricalcolo del monte ferie del proprio dipendente con coefficiente 1 anziché 1,2.