Il decreto fiscale 2020 collegato alla legge di Bilancio interviene sulla formulazione dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, estendendo l’utilizzo delle fatture elettroniche per finalità diversa dalle verifiche e dai controlli fiscali. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore nel sistema fiscale nazionale un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra i soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (B2B) e nei confronti dei consumatori finali (B2C). L’Italia ha rappresentato il primo Paese UE ad introdurre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, finalizzato: - da un lato all’esigenza di adottare uno strumento più efficace nella lotta all’evasione; - dall’altro comporta l’esigenza di un radicale rinnovamento della gestione dei processi di fatturazione da parte dei soggetti passivi IVA. L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica è stata autorizzata dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione (UE) del 16 aprile 2018, n. 2018/593, trattandosi di una deroga alle previsioni recate negli articoli 218 e 232 della direttiva IVA. La deroga per applicare la fatturazione elettronica è stata concessa fino al 31 dicembre 2021. Per ottenere una proroga l’Italia dovrà presentare una relazione per dimostrare la validità del modello adottato per contrastare le frodi e le evasioni in ambito IVA, nonché la semplificazione nella riscossione del tributo oltre alla riduzione dei costi della burocrazia fiscale. Ora, accanto a questa finalità perseguita con l’introduzione della fattura elettronica, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, con l’inserimento del comma 5-bis nell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che: “I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono utilizzati: a) dalla Guardia di finanza: 1) nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria [...]; 2) nell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione; b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini delle analisi del rischio di evasione”. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa alla bozza di decreto, la proposta di modifica è finalizzata a permettere un utilizzo più ampio dei dati contenuti nei file XML, rispetto a quello attuale, limitato alle verifiche e dai controlli fiscali. Attualmente, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli articoli 51, D.P.R. n. 633/1972 e 32, D.P.R. n. 600/1973. Dati delle fatture, utilizzo a 360° La modifica prevista permetterebbe di utilizzare tale importante patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo dal D.Lgs. n. 68/2001, potenziando in questo modo l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello soltanto tributario quali - a titolo esemplificativo - la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Allo stesso modo, la modifica consentirà l’accesso ai dati contenuti nei file XML anche per scopi di ricerca delle fonti di prova nell’ambito del procedimento penale e per gli accertamenti finalizzati all’applicazione delle misure di prevenzione, rafforzando gli strumenti di aggressione dei fenomeni delinquenziali più articolati e pericolosi, connessi ad operazioni economico-finanziarie solo apparentemente legali. Infatti, le informazioni in esame potrebbero porre alla luce rapporti economici tra più soggetti nonché l’entità e la tipologia degli stessi che, adeguatamente valorizzati, anche con l’ausilio delle altre banche dati già in uso al Corpo, potrebbero agevolare l’individuazione dei più complessi fenomeni di frode fiscale, in particolare nel settore dell’IVA, di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di traffici posti in essere dalle organizzazioni criminali. Infine, per garantire una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio verrebbe consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza. Lotteria degli scontrini, premi esentasse Sempre nell’ambito del pacchetto di norme relative alla fattura elettronica contenute nel decreto, viene previsto al fine di incentivare la richiesta del rilascio dei documenti di certificazione fiscale, che i premi della lotteria degli scontrini non siano assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, come redditi diversi. Infatti, al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest’ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Modificando l’art. 67, comma 1, lettera d) TUIR, che assoggetta a tassazione (come redditi diversi) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, viene previsto che i premi conseguiti mediante la lotteria degli scontrini non concorrano a formare il reddito imponibile né siano assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi ad altro titolo. Sanzioni per commercianti infedeli Viene introdotta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che - al momento dell’acquisto - rifiutano il codice fiscale del contribuente o non trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione per permettere la partecipazione alla lotteria degli scontrini. Tale modifica è stata dettata dalla necessità di dare maggiore certezza alla lotteria degli scontrini (art. 1, comma 540 e seguenti, legge n. 232/2016). Non solo, ma secondo quanto riporta la relazione tecnica al decreto, l’introduzione della sanzione per i commercianti infedeli determina un aumento di gettito IVA dovuto all’effetto deterrenza. La lotteria degli scontrini, infatti, incentiva il cliente a chiedere lo scontrino al venditore, che lo trasmette telematicamente. L’introduzione della sanzione esercita, infatti, un effetto deterrente nei confronti degli esercenti che si oppongono alla richiesta del cliente di voler fornire il codice fiscale ai fini della trasmissione per la partecipazione alla lotteria e, conseguentemente, incentiva all’adempimento dell’obbligo fiscale della trasmissione telematica l’esercente che non avrebbe trasmesso l’operazione.