La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26371 del 17 ottobre 2019 ha nuovamente chiarito che in tema di rimborsi Iva, la compilazione dei quadri VX o RX della dichiarazione, equivale a manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. Essa, infatti, identifica la richiesta di rimborso formulata in dichiarazione ancorché non accompagnata dal modello VR, sottraendo così la fattispecie al termine biennale di decadenza. IL FATTO Una società avanzava una richiesta di rimborso per un credito Iva, mediante la compilazione dei previsti quadri della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso. L’Ufficio, infatti, pur riconoscendo la presenza del credito, riteneva di non darvi seguito, in quanto la contribuente aveva soltanto compilato la dichiarazione, senza trasmettere il modello VR. Il diniego era immediatamente impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava. La decisione veniva altresì confermata dai giudici di appello, i quali rilevavano anche l’intervenuta decadenza biennale ai fini del rimborso, proprio in seguito al mancato invio del modello VR. Avverso detta sentenza la società proponeva ricorso in Cassazione, per sostenere la legittimità della propria richiesta. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità, conformandosi ad un consolidato orientamento, chiariscono che al fine di ottenere un rimborso di un credito Iva, un contribuente è chiamato solo ad indicarne l’esposizione in dichiarazione, senza dover espletare ulteriori adempimenti. Occorrerà poi attendere la liquidazione dell’Amministrazione finanziaria dopo i relativi controlli dei dati inseriti in dichiarazione. Ne consegue, inoltre, che il credito del contribuente sarà soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, senza alcuna applicazione del termine biennale di decadenza (art. 21 D.Lgs. 546/1992), in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito. Nel caso di specie la società aveva correttamente indicato l’esposizione del credito in dichiarazione, peraltro riconosciuto dall’Ufficio, attendendo legittimamente il rimborso, senza inviare il modello in questione. Da qui l’accoglimento del ricorso.