Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 modifica l’art. 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Con sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, la Corte di Giustizia UE ha, infatti, chiarito come l’insegnamento della guida automobilistica, in quanto insegnamento specialistico, non può dirsi “finalizzato alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo”, che invece caratterizzano l’insegnamento scolastico o universitario. Solamente quest’ultimo ambito rimarrebbe, pertanto, esente da IVA. Secondo quanto prevede il decreto fiscale 2020, rimarrebbero escluse dal novero delle prestazioni didattiche esenti tutte quelle non definibili come insegnamento scolastico o universitario. Secondo il Legislatore, pertanto, non potranno più usufruire del regime di esenzione tutte le attività didattiche di ogni genere rese da organismi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che hanno una natura diversa dall’insegnamento scolastico o universitario, quali ad esempio le autoscuole, le scuole sci o di pilotaggio. Tale nuova disposizione non dovrebbe trovare applicazione retroattiva, facendo salvi i comportamenti difformi dei contribuenti anteriori al 1°gennaio 2020. La sentenza della Corte di Giustizia UE Il tema di cui si discute è sorto a seguito della pronuncia C-449/17 della Corte di Giustizia UE, che ha precisato quale sia il perimetro applicabile all’esenzione da IVA delle prestazioni didattiche. Secondo i giudici comunitari, infatti, l’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto istruzione specialistica che non ha, di per sé, lo stesso valore della trasmissione di conoscenze e competenze riguardanti un insieme ampio e approfondito di materie. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione previsto dall’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della direttiva IVA 2006/112. Sulla base di tale interpretazione, il Legislatore nazionale ha notato che l’attuale struttura dell’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633 del 1972, includendo nel perimetro dell’esenzione le attività didattiche di ogni genere, risulterebbe incompatibile con la direttiva comunitaria e necessiterebbe di un’apposita modifica nel senso di restringere l’esenzione IVA all’insegnamento propriamente scolastico e universitario. Tale contrasto è stato per primo evidenziato dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, ha invitato le scuole guida a intervenire anche sulle lezioni già fatturate, generando molti dubbi su come rendere imponibili le prestazioni de quibus. L’intervento del decreto fiscale 2020 Sulla base di tali premesse, il decreto fiscale 2020 ha modificato l’art. 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, al fine di allinearsi all’ordinamento europeo. L’intervento legislativo adegua la norma interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, concedendo la possibilità di esenzione al solo insegnamento scolastico e universitario. L’impatto della modifica non riguarda naturalmente le sole autoscuole, ma coinvolge tutte le attività didattiche di ogni genere rese da organismi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che hanno una natura diversa dall’insegnamento scolastico o universitario. Nella relazione illustrativa, il Legislatore fa riferimento alle scuole di sci, ma si pensi anche alle scuole di pilotaggio, la cui attività era stata esplicitamente considerata esente dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 (risoluzione 129/E/2001) e che, alla luce della nuova formulazione letterale della norma, potrebbe essere considerata anch’essa imponibile. La modifica della norma investe, dunque, tutte le attività didattiche specialistiche, cosicché in riferimento ad esse l’applicabilità (o meno) del regime di esenzione andrebbe rivalutata caso per caso sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia. Imponibilità IVA sì, ma con effetto non retroattivo Il decreto fiscale fornisce, inoltre, un’importante precisazione in merito alla portata delle modifiche, affermando che “sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17”. Tale chiarimento conferma il carattere non retroattivo delle modifiche in commento, sancendo che gli effetti delle modifiche saranno vincolanti per i contribuenti solo a far data dal 1° gennaio 2020. Si tratta di una precisazione importante, giacchè l’intervento della Corte di Giustizia e l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 79/E/2019) aveva scatenato il panico tra i soggetti interessati, in quanto sembrava addirittura che gli stessi dovessero versare l’IVA dovuta anche per i periodi d’imposta passati. Per le autoscuole scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi Infine, per quanto riguarda nello specifico le scuole guida, la nuova norma introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini di certificare i corrispettivi conseguiti in relazione alle prestazioni rese, così come previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015. Il legislatore, tuttavia, considerando la tempistica necessaria per l’adeguamento dei sistemi tecnici ed informatici, ha previsto che fino al 30 giugno 2020 sia sufficiente il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.