Agenzia delle Entrate - Risposta n. 421 del 23 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 421 del 23 ottobre 2019 riguardante la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo è una forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d'imposta ed è disciplinata dal D.P.R. n. 633/1972. Questa procedura consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Pertanto, i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo. In particolare, per ciò che attiene all'individuazione del profilo soggettivo la normativa stabilisce che si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e alla procedura in parola possono accedere anche società residenti in altri Stati UE, a condizione che il soggetto non residente sia in possesso dei requisiti previsti e che lo stesso sia identificato ai fini IVA in Italia. Inoltre, in una situazione di controllo che coinvolge più società controllate non necessariamente tutte le società debbono partecipare alla liquidazione di gruppo, potendo questa essere in concreto attivata limitatamente ad una o più delle società controllate, fermo restando ovviamente l'obbligo di provare la sussistenza dei presupposti relativi alla nozione di controllo richiesti dalla normativa nei confronti delle singole società per le quali si utilizza la liquidazione di gruppo. A tal proposito, è stato chiarito che quando i soggetti che partecipano alla compensazione IVA di gruppo possiedono tutti i requisiti previsti, appare irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del numero di partita IVA. Dunque, ai fini dell'esercizio dell'opzione si prevede ora che l'ente o società commerciale controllante deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per la procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Dichiarazione IVA annuale A tal fine, all'interno del modello di dichiarazione IVA annuale, è stato inserito l'apposito quadro VG. Come chiarito dalle istruzioni al quadro dalla dichiarazione della controllante devono risultare nella sezione I le società partecipanti alla compensazione IVA. Nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato, deve essere barrata la casella del campo "Soggetto estero" della sezione I, senza indicazione della partita IVA. Nella sezione II, Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA, vanno riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione IVA di gruppo, al fine di dar conto del rispetto della percentuale di controllo. Non devono essere indicati, invece, i dati relativi ai soggetti non residenti che, pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione IVA nel territorio dello Stato.