Agenzia delle Entrate - Risposta n. 427 del 25 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 427 del 25 ottobre 2019 riguardante l’assegnazione di azioni a dipendenti. Il coinvolgimento del management negli incrementi di valore delle società gestite o nei loro profitti può essere realizzato con varie modalità e il trattamento fiscale delle somme ricevute dai manager è legato alla forma di incentivazione. Nello specifico, possono essere previsti piani in cui sono assegnati: - diritti di acquistare strumenti finanziari al raggiungimento di determinati obiettivi e condizioni di vesting (stock option); - strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. Dal punto di vista fiscale, la questione rilevante riguarda l'inquadramento degli eventuali profitti tra i redditi di lavoro dipendente o tra i redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi). Laddove per ottenere l'assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavoratore, costituisce reddito di lavoro dipendente il valore di quanto assegnato, al netto di quanto corrisposto dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da terzi. Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrente sono da considerare redditi di capitale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successivamente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria. Mentre tale qualificazione è indubbia per le azioni e gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati, non è altrettanto pacifica per gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Pertanto, l'articolo 60 del DL n. 50 del 2017, dal titolo "Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori", delinea le ipotesi in cui, nel rispetto di determinate condizioni, i proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso "redditi di capitale" o "redditi diversi", con una qualificazione fiscale operante ope legis. Come già chiarito, tale presunzione legale di qualificazione del reddito, volta a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito, opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso tra i redditi di lavoro dipendente. Il Tuir, disciplinante le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sancisce il principio dell'onnicomprensività, secondo cui tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Più precisamente, per quanto concerne l'assegnazione di azioni, il predetto principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione.