Agenzia delle Entrate - Risposta n. 447 del 29 ottobre 2019 Con la risposta n. 447 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile a enti, pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Ambito soggettivo Al fine di stabilire se una determinata operazione possa o meno rientrare nell'ambito applicativo dell'IVA è necessario che sussistano determinati presupposti impositivi, soggettivo e oggettivo. Ora, ai fini della rilevanza o meno agli effetti dell'IVA degli enti di diritto pubblico, è necessario verificare se: - l'ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità; - il mancato assoggettamento al tributo non comporti una distorsione della concorrenza di una certa importanza; - l'attività esercitata non rientri tra quelle indicate all'Allegato I della Direttiva n. 112 del 2006. Quanto alla condizione che l'ente agisca o meno nella veste autoritativa, la Corte di Giustizia CE ha chiarito che al riguardo non assumono rilievo l'oggetto o le finalità dell'attività né tantomeno l'appartenenza dei beni, dallo stesso ente eventualmente utilizzati, al proprio demanio o patrimonio. Ciò che risulta dirimente a tali fini, sono "le modalità di esercizio delle attività" effettuate dagli enti medesimi e, più specificatamente, la circostanza che gli stessi agiscano in quanto "soggetti di diritto pubblico" o in quanto "soggetti di diritto privato". Ambito oggettivo Sotto il profilo oggettivo si prevede che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Inoltre, si intende per esercizio di impresa l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice civile. Quindi per gli enti, pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.