L’ANPAL, con la circolare n. 1/2019, ha fornito precise indicazioni di prassi in merito allo stato di disoccupazione, applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019 e, dunque, ai soli contratti di lavoro e attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019. L’intervento di prassi è volto a sanare l’incoerenza che si era venuta a creare con l’entrata in vigore del Jobs Act, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori, quella considerata ai fini del reddito di inclusione e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale. Il soggetto che, a decorre dal 30 marzo 2019, termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a euro 8.145 nell’anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’ANPAL specifica che le disposizioni esplicate nella circolare riguardano i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019. Disciplina generale L’ANPAL specifica che si considerano in stato di disoccupazione i soggetti: - che rilasciano la DID, secondo le modalità indicate nella nota ANPAL n. 1/2017 e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione, calcolati dal giorno iniziale a quello finale di un rapporto di lavoro. La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno. Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione. Lavoro subordinato Il lavoratore può conservare lo stato di disoccupazione, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente non superi l’importo di 8.145 annui euro. In ogni caso, qualora sia avviata una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro. Lavoro autonomo Anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione, se il reddito conseguito non supera i 4.800 euro annui. Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF. Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del TUIR sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di euro 8.145 annui. Nel computo del reddito annuo vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell’IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute: compensi e spese vanno dunque computati solo se rispettivamente incassati o pagati nel periodo d’imposta. Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF. Lavoro intermittente Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale, pari a euro 8.145 annui. Per quanto riguarda la sospensione dello stato di disoccupazione: - nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro; - nel caso in cui sia previsto un obbligo di risposta con la corresponsione della relativa indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto, qualora la retribuzione annua prospettiva sia superiore a euro 8.145. In ogni caso, qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a euro 8.145. Casi particolari In caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione a patto che da tali attività derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, pari a 8.145 euro. Al riguardo va anche tenuto presente che esistono alcune tipologie di attività a fronte delle quali il compenso corrisposto al prestatore non viene in alcun caso qualificato come reddito. Posto che sia i tirocini extracurriculari che i lavori socialmente utili non costituiscono rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, i soggetti addetti a tali attività possono rilasciare la DID online e mantenere lo stato di disoccupazione. Coloro che svolgono prestazioni occasionali sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa. Conservazione dello stato di disoccupazione Il lavoratore che ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità può conservare lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa purchè il reddito imponibile IRPEF prodotto non superi gli 8.145 euro annui. La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici, cioè con riferimento alla idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata scomputandone i contributi a carico del lavoratore. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. L’ANPAL chiarisce che, al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione e dunque se il reddito presunto supera il limite di imponibilità a fini fiscali. Si tratta di una valutazione che viene sviluppata automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di lavoro. N.B. Il computo del periodo di sospensione, pari a 180 giorni, è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno. Ne deriva che: - nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere; - qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione. Esempi pratici 1) Data di assunzione: 1.1.2019 Retribuzione lorda mensile 600 € Contratto a termine: 12 mesi Retribuzione annua presunta: € 7.800 (inclusa mensilità aggiuntiva) Conservazione dello stato di disoccupazione 2) Data di assunzione: 1.1.2019 Retribuzione lorda mensile: € 900 Contratto a termine: 10 mesi. Retribuzione annua presunta: € 10.800 (incluse mensilità aggiuntive) Sospensione dello stato di disoccupazione: se il contratto perdura viene meno stato di disoccupazione 3) Data di assunzione: 1.1.2019 Retribuzione lorda mensile: € 1.500 Contratto a termine: 4 mesi Retribuzione annua presunta: € 18.000 Sospensione dello stato di disoccupazione fino al 30 giugno 2019 Non si applica la conservazione dello stato di disoccupazione.