INPS: istituito il “Polo nazionale Esercito”

L'INPS illustra le novità che, a far data dal 1° novembre 2019, discendono dall’attuazione del Protocollo d’intesa con l’Esercito Italiano, con il quale è stato istituito il “Polo nazionale Esercito” presso la Direzione provinciale di Chieti

Inps – Circolare n. 132 del 30 ottobre 2019


INPS: istituito il “Polo nazionale Esercito”Con la circolare n. 132 del 30 ottobre 2019 l’INPS illustra le novità che, a far data dal 1° novembre 2019, discendono dall’attuazione del Protocollo d’intesa con l’Esercito Italiano, con il quale è stato istituito il “Polo nazionale Esercito” presso la Direzione provinciale di Chieti.

Competenze del “Polo nazionale Esercito”
Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono assunte dal “Polo nazionale Esercito” a decorrere dalla data di subentro del 1° novembre 2019.

L’assunzione delle competenze riguarderà tutti gli assicurati appartenenti all’Esercito che, alla data del 1° novembre 2019, non risulteranno aver presentato all’INPS domanda di prestazioni pensionistiche, ovvero transiteranno dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, o ai fini del trattamento di fine servizio, cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

Conseguentemente, rimangono in capo a tutte le altre Strutture sul territorio, secondo l’attuale criterio generale di competenza dell’Istituto, la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei trattamenti di fine servizio, nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo, la definizione dei riscatti ai fini TFS, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all’INPS anteriore alla data di subentro.

Resta, inoltre, in carico alle suddette Strutture la gestione delle domande pervenute entro il 31 ottobre 2019, comprese eventuali domande di riesame sulle stesse, nonché delle altre prestazioni non espressamente elencate nell’articolo 3 del Protocollo.

Le Strutture territoriali cureranno l’eventuale trasferimento alla Sede Polo dei fascicoli/documentazione giacenti necessari all’espletamento delle nuove istanze pervenute a far data dal 1° novembre 2019.

Gestione della posizione assicurativa
La competenza del Polo si estende a tutte le attività che afferiscono al processo di sistemazione della Posizione assicurativa.

Sono di competenza del Polo le seguenti attività di produzione relative alle posizioni degli iscritti all’Esercito:

– memorizzazione del fascicolo;
– correzione della Posizione Assicurativa;
– sistemazione della Posizione Assicurativa;
– RVPA (Richieste di variazione Posizione Assicurativa).

Sono altresì di competenza del Polo la Predisposizione PA per prestazioni pensionistiche in vigenza e la Predisposizione PA per Pensioni.

Gestione delle prestazioni creditizie
Sono attribuite al Polo le attività connesse alle richieste di prestazioni creditizie presentate a decorrere dal 1° novembre 2019 e relative a piccoli prestiti e prestiti pluriennali, compresa la gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.

Restano in carico alle Strutture sul territorio le domande pervenute entro il 31 ottobre 2019, comprese eventuali domande di riesame delle stesse; tali Strutture, compatibilmente con i carichi di lavoro, avranno cura di definire quanto prima le giacenze. Le Strutture sul territorio garantiranno, in ogni caso, e relativamente alla tipologia di prodotti creditizi oggetto di polarizzazione, la presa in carico di eventuale documentazione trasmessa dagli utenti o di istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare all’indirizzo istituzionale della Direzione provinciale di Chieti, indicando nell’oggetto “piccolo prestito/prestito pluriennale Esercito” e segnalando all’interno dell’e-mail i riferimenti dell’utente (numero cellulare ed indirizzo e-mail/PEC).

Prestazioni pensionistiche e previdenziali
L’assunzione delle competenze, così come di seguito specificato, riguarderà tutti gli assicurati appartenenti all’Esercito che, alla data del 1° novembre 2019, non risulteranno aver presentato all’INPS domanda di prestazioni pensionistiche, ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla sollecita definizione delle istanze di riconoscimento di periodi utili ai fini pensionistici (quali le domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc.) presentate entro la data del 31 ottobre 2019.

Le Strutture territoriali cureranno l’eventuale trasferimento alla Sede Polo dei fascicoli/documentazione giacenti necessari all’espletamento delle nuove istanze pervenute a far data dal 1° novembre 2019.

La presentazione alla Sede Polo della domanda di pensione dalla data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le Strutture territoriali alla data del 31 ottobre 2019.

Gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici, computo, contribuzione volontaria e contribuzione figurativa
Al Polo viene attribuita la competenza relativa alle attività di definizione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici, computo, contribuzione volontaria, contribuzione figurativa ecc., nonché le rilavorazioni e le gestioni degli esiti e degli scarti per le istanze presentate a partire dal 1° novembre 2019.

Riscatto ai fini TFS
La definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli di domanda (PR1) presentati a decorrere dal 1° novembre 2019, viene accentrata presso la Direzione provinciale di Chieti, che provvederà alla definizione ed emissione del relativo provvedimento, oltre alla gestione degli esiti della comunicazione e della successiva notifica all’Amministrazione.

I modelli di domanda di riscatto (PR1), inviati dal CNA ESERCITO entro il 31 ottobre 2019, continueranno ad essere gestiti dalle Direzioni provinciali secondo il precedente criterio di competenza in base alla Sede di servizio dell’iscritto.

Definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici
La definizione dei trattamenti pensionistici diretti e indiretti relativi a domande presentate all’Istituto a far tempo dal 1° novembre 2019 viene accentrata presso la Direzione provinciale di Chieti, che provvederà alla definizione e liquidazione del primo pagamento di pensione.

Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le ricostituzioni a qualsiasi titolo, compresa la definizione della domanda di pensione di privilegio, la liquidazione della pensione di reversibilità e l’eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, nonché i successivi adempimenti relativi alla gestione della partita di pensione (assegno nucleo familiare, variazione ufficio pagatore, cessione del quinto, pignoramenti, ecc.).

Le domande di pensione dirette ed indirette pervenute entro il 31 ottobre 2019 continueranno ad essere gestite dalle Direzioni provinciali secondo il generale criterio di competenza in base alla Sede di servizio dell’iscritto.

Il Polo è, inoltre, competente al pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale militare che transita dalla posizione ausiliaria a quella di riserva a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l’eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, continueranno ad essere gestite dalla Struttura competente in base alla residenza del pensionato.

Prima liquidazione e riliquidazione TFS (indennità di buonuscita)
La definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) spettanti al personale cessato dal servizio con decorrenza 1° novembre 2019 viene accentrata presso la Direzione provinciale di Chieti, che provvederà alla liquidazione e al pagamento della prestazione di fine servizio, sia in unica soluzione che ratealmente.

La definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione del personale cessato dal servizio con decorrenza 1° novembre 2019 è, parimenti, accentrata presso la suddetta Direzione provinciale.

Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le riliquidazioni di tali pratiche.

Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di posizione assicurativa, trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio aventi ad oggetto provvedimenti emanati a partire dal 1° novembre 2019 dal Polo nazionale Esercito della Direzione provinciale di Chieti – pervenuti alle Strutture territorialmente competenti in base alla residenza del ricorrente – dovranno essere tempestivamente trasferiti, attraverso l’apposita funzione della procedura RiOL (“cambio sede”), all’U.O. “Gestione Ricorsi Amministrativi – Controllo Prestazioni” della Direzione provinciale di Chieti. Quest’ultima ne effettuerà la presa in carico e ne completerà l’acquisizione nella procedura informatica Dicaweb.

Conformemente al modello di gestione del contenzioso amministrativo, l’istruttoria sarà assicurata dalle LPS “Polo gestione posizione assicurativa-prestazioni pensionistiche in vigenza” e “Polo prestazioni pensionistiche e previdenziali – gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Esercito” della Direzione provinciale di Chieti. Il successivo iter di definizione sarà gestito secondo le disposizioni generali già vigenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza degli Organi centrali e si concluderà con l’invio della comunicazione dell’esito al ricorrente da parte della suddetta U.O. “Gestione Ricorsi Amministrativi-Controllo Prestazioni”.

Invece, i ricorsi amministrativi – in materia di posizione assicurativa, trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio – aventi ad oggetto provvedimenti emanati in data anteriore al 1° novembre 2019 dalle Strutture territoriali resteranno a carico delle relative U.O. “Gestione organizzativa Ricorsi Amministrativi/Controllo prestazioni”, che provvederanno alla loro lavorazione secondo le consuete modalità.

I ricorsi amministrativi – avverso i provvedimenti in materia di prestazioni creditizie emanati a partire dal 1° novembre 2019 dal Polo nazionale presso la Direzione provinciale di Chieti – saranno gestiti direttamente dal Polo medesimo. Al riguardo l’INPS precisa, infatti, che la competenza a decidere i ricorsi degli iscritti alla specifica Gestione unitaria è del Direttore regionale (art. 30 del vigente Regolamento), e quindi, per i ricorsi in argomento, del Direttore regionale Abruzzo.

I ricorsi dovranno essere presentati dai ricorrenti alla Direzione regionale Abruzzo; la Linea di prodotto servizio “Polo prestazioni pensionistiche e previdenziali – gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Esercito” della Direzione provinciale di Chieti ne curerà l’istruttoria affinché il ricorso possa essere deciso dal Direttore regionale Abruzzo.

Sarà cura della Direzione regionale medesima comunicare all’interessato l’esito del ricorso con lettera raccomandata AR/PEC.

Per i ricorsi amministrativi aventi ad oggetto provvedimenti in materia di prestazioni creditizie, emanati anteriormente alla costituzione del “Polo nazionale Esercito” dalle Strutture sul territorio, restano vigenti le precedenti disposizioni.

Nel caso in cui le istanze di riesame e/o i ricorsi amministrativi relativi a provvedimenti in materia di prestazioni creditizie venissero erroneamente trasmessi dagli interessati tramite il canale telematico RiOL, le competenti unità organizzative presso le Sedi riceventi avranno cura di “rinviarli” a RiOL per trasmissione non valida, comunicando al ricorrente che – benché il canale telematico utilizzato non sia corretto – il riesame/ricorso è preso in carico dall’Istituto e trasferito alla competente Direzione regionale, sulla base della data del provvedimento impugnato.

Conseguentemente, il riesame/ricorso e la relativa documentazione – comunque pervenuti via RiOL – dovranno essere trasmessi alla suddetta Struttura per la relativa lavorazione.

Inps – Circolare N. 132/2019

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