Agenzia delle Entrate - Risposta n. 451 del 30 ottobre 2019 Con la risposta n. 451 del 30 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema assegnazione di partecipazioni in fase di liquidazione di soggetto estero. In sostanza, l’operazione riguarda un trust estero che - a fronte della ricezione di un apporto di denaro - ha emesso titoli rappresentativi del proprio capitale che sono stati attribuiti, attraverso un pagamento di dividendi in natura, ai soggetti che hanno effettuato l'apporto. I titolari dei suddetti titoli partecipativi sono al contempo anche soci del soggetto cui è demandata la gestione del trust. I titoli rappresentativi di quote del capitale di rischio, remunerati in base ai risultati economici dell'attività del trust, negoziabili e potenzialmente aggredibili dai creditori, rientrano nella previsione dell'art. 44, comma 2, lettera a), TUIR ai sensi del quale si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi anche da trust la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi. Attraverso tale disposizione il legislatore ha esteso ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni. Ne consegue che in caso di liquidazione dell'emittente, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Quindi l'assegnazione alla società delle partecipazioni a fronte dell'annullamento degli strumenti finanziari rappresenta un evento imponibile. Più precisamente, costituiranno plusvalenze le sole somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.