Scade oggi 31 ottobre il termine per la consegna di verbali di constatazione relativi a verifiche presso il contribuente per il periodo di imposta 2014: oltre tale data, infatti, non si potrebbe rispettare il termine di 60 giorni previsto per l’emissione di avvisi di accertamento, finalizzato al contraddittorio preventivo, con la conseguente nullità degli atti impositivi emessi. Secondo un rituale che si ripete ogni anno, in questi giorni si assiste alla chiusura rapida dei controlli per il periodo di imposta 2014 perché si rischia di generare provvedimenti impositivi invalidi conseguenti alla verifica. A norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, l’ufficio, salvo motivi di urgenza, deve attendere 60 giorni dal termine del controllo prima di emettere l’atto impositivo onde consentire al contribuente di presentare eventuali memorie difensive. Per concedere questa possibilità i pvc devono essere consegnati al massimo entro oggi (considerato che domani è festivo), in modo da poter emettere e notificare l’accertamento il 31 dicembre (ultimo giorno utile per rettificare il periodo di imposta 2014). Eventuali verbali che riguardano tale periodo, ma consegnati dal 4 novembre (primo giorno lavorativo utile) rischiano così di produrre accertamenti privi di validità, salvo l’Ufficio non individui valide ragioni che giustifichino l’urgenza. La giurisprudenza di legittimità è ormai unanime circa l’applicazione dell’istituto in tutte le ipotesi di accesso presso i locali del contribuente (Sezioni unite 18184/13), con la conseguente nullità dell’atto impositivo emesso senza il rispetto di tale termine, ed in assenza di ragioni di urgenza. Con riferimento all’urgenza, secondo la Cassazione non è una valida ragione l’imminenza del termine di decadenza del potere di accertamento. Si tratta, infatti, di una scadenza programmabile. Sul punto, i giudici di legittimità, hanno precisato che accettando la decadenza quale valida ragione per derogare ai citati 60 giorni, significherebbe giustificare «un ritardo tutt’altro che occasionale ma fisiologico al modus operandi degli Uffici finanziari che spesso, senza alcun motivo eccezionale o imprevedibile, portano a compimento l’accertamento a ridosso dello spirare dei termini, svuotando così la norma della sua funzione di garanzia». Significherebbe, in altri termini, autorizzare l’Ufficio a comprimere il diritto del contribuente, senza valido e adeguato motivo, operando sistematicamente solo nell’imminenza dei termini di prescrizione anche in assenza di un oggettivo impedimento che abbia ostacolato un tempestivo accertamento (Cassazione 26982/19). In tale contesto, è stato parimenti ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni perché l’Ufficio temeva che il contribuente risultasse irreperibile fino allo scadere del termine di decadenza del potere accertativo. La Suprema corte ha rilevato che le ragioni di urgenza per giustificare la deroga al contraddittorio possono dipendere solo da cause non imputabili all’ente (Cassazione 8749/19). In ogni caso, è il giudice di merito che deve valutare le ragioni di urgenza per l’emissione dell’accertamento prima dei 60 giorni dalla notifica del pvc. Va segnalato che ai fini del controllo sul rispetto del termine, ha rilevanza solo la data di emissione dell’atto a prescindere cioè dalla notifica al contribuente. Secondo un orientamento costante, è illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto prima dei 60 giorni anche se è stato notificato oltre tale termine (tra le ultime Cassazione 27415/2019).