Il legislatore della legge di Bilancio 2020 ha avviato un vero e proprio “giro di vite” sugli oneri detraibili. I contribuenti che dichiareranno un reddito complessivo superiore a 240.000 euro non potranno beneficiare, neppure in parte, delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR. Sono previste solo limitate eccezioni e la “restrizione” non risparmierà neppure le spese mediche come pure era stato inizialmente annunciato. La misura è inserita nel corpo del Titolo I “Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l’ambiente”. L’ambito applicativo della disposizione La disposizione si riferisce indistintamente a tutti gli oneri detraibili di cui all’art. 15 TUIR, sia pure con un numero limitato di eccezioni. La misura è completamente scollegata dal nuovo obbligo di tracciabilità previsto sempre dalla legge di Bilancio 2020. Gli oneri deducibili, invece, quali ad esempio i contributi obbligatori in base a disposizioni di legge, potranno continuare ad essere considerati in deduzione dal reddito complessivo come in passato. La novità riguarderà, ad esempio, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, le spese scolastiche, le rette universitarie e le spese per le attività sportive per i ragazzi fino a 18 anni. L’indicazione è effettuata solo a titolo esemplificativo in quanto gli oneri detraibili che dovranno essere commisurati al reddito sono in realtà molti di più, essendo previste solo poche eccezioni. Sono invece escluse dall’ambito applicativo della novità, le altre detrazioni disciplinate da disposizioni diverse dal citato art. 15 come, ad esempio, la detrazione relativa alle spese aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, oppure la detrazione relativa al risparmio energetico. In tali ipotesi il beneficio fiscale continuerà a spettare per intero senza alcuna limitazione rispetto al reddito complessivamente dichiarato. Un discorso a parte deve essere effettuato per le spese mediche o per l’acquisto di farmaci. L’ultima parte della disposizione prevede che “la detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.” Possono continuare quindi ad essere considerati integralmente in detrazione gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; gli interessi passivi su mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale. La detrazione per spese mediche subisce anch’essa la limitazione in funzione del reddito complessivo con l’unica eccezione rappresentata dagli oneri sostenuti per talune tipologie di patologie. Infatti, la diposizione esclude espressamente dall’ambito della disposizione in rassegna le spese mediche “sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Si tratta, ad esempio, di talune patologie croniche e invalidanti. Dovrebbero essere in ogni caso detraibili anche gli oneri sostenuti per prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale (tutela della maternità, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dello stato di infezione da HIV, prestazioni connesse alla donazione di organi, tessuti o sangue, etc.). Il meccanismo che limita le detrazioni La rubrica della disposizione è “Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito”. La norma precisa in premessa che la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Successivamente, si precisa che nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000 euro la detrazione si riduce proporzionalmente al crescere del reddito. In particolare, la detrazione spetta “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”. Ad esempio Se il reddito complessivo ammonta a 200.000 euro, la detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto tra 40.000 e 120.000 euro, quindi, le detrazioni possono continuare ad essere considerate, ma nella misura ridotta di 1/3. Il reddito complessivo deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili. A tal fine si deve fare riferimento alla nozione indicata dall’art. 8 TUIR. La disposizione prevede che “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni”. Quindi, in linea di principio, il reddito complessivo è al lordo degli oneri deducibili. Tuttavia, al fine della costruzione del predetto rapporto percentuale, quindi per determinare la misura della detrazione spettante, la disposizione di cui alla legge di Bilancio 2020 prevede un’eccezione. Infatti, viene precisato che “ai fini del comma 4, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato TUIR”.