Agenzia delle Entrate - Risposta n. 473 del 7 novembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 473 del 7 novembre 2019 con cui ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, occorre evidenziare che nella legislazione del Liechtenstein le Familienstiftung sono "fondazioni di famiglia" in cui i beni e/o i redditi da essi prodotti sono utilizzati per sostenere il mantenimento e l'educazione dei membri della famiglia. Il fondatore trasferisce alla fondazione la titolarità del suo patrimonio, o di parte di esso, affinché questa possa perseguire l'obiettivo per il quale è stata costituita. All'atto della costituzione il capitale minimo richiesto è di CHF 30.000, che il fondatore deve versare in una banca del Liechtenstein o della Svizzera. Qualsiasi bene patrimoniale donato dal fondatore, successivamente alla sua costituzione, diventa di proprietà della fondazione. In questo modo si ha una netta distinzione tra il capitale del fondatore e quello della fondazione. Tale separazione nella realtà è generalmente solo formale, in quanto nell'ipotesi in cui il fondatore assuma anche la veste di beneficiario, lo stesso continuerà a beneficiare dei frutti e proventi del patrimonio conferito. Quanto all'inquadramento giuridico di una fondazione di famiglia in Liechtenstein, occorre valutare, sulla base del reale comportamento, se si tratta di un veicolo fittiziamente interposto o se di fatto si configuri un diverso soggetto giuridico. Nel caso in cui la costituzione della fondazione di famiglia in Liechtenstein configuri un caso di interposizione fittizia, il beneficiario economico della stessa dovrà dichiarare il valore del patrimonio esistente al termine di ogni anno interessato basandosi sul rendiconto del consiglio di amministrazione della Fondazione. La circostanza relativa all'interposizione fittizia della fondazione ne determina l'invalidità ai fini fiscali, e si riflette anche nei confronti dei figli. Dal punto di vista dell'imposizione diretta, pertanto, i redditi prodotti dalla fondazione saranno assoggettati a tassazione in capo ai figli secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.