Con l’ordinanza n. 28690 del 7 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale alla notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle relative alle notificazioni di atti e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Ciò in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. IL FATTO L’Agente della riscossione notificava ad una Srl un preavviso di fermo amministrativo, conseguente all’emissione di una cartella di pagamento. Quest’ultima impugnava l’atto dell’esecuzione lamentando l’omessa notifica della prodromica cartella mai ricevuta presso la sede legale della società. La C.T.P. ritenute fondate le ragioni della contribuente, accoglieva il ricorso. L’appello presentato dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, aveva invece esito sfavorevole nei confronti della contribuente. In particolare i giudici del gravame ritenevano regolare la notifica in questione, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, rammentando il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale in ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, se il plico sia stato consegnato nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto, a persona dichiaratasi addetta al servizio del destinatario, l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione. Nella specie, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento risultava notificata alla società ricorrente a mezzo posta raccomandata e la notifica della cartella in questione era stata perfezionata perché l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto proprio dal portiere dello stabile in cui la società aveva il proprio domicilio. Avverso la predetta decisione, la difesa della società ricorreva per Cassazione sostanzialmente eccependo nuovamente il mancato regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici, richiamando l’orientamento anche della Corte Costituzionale (sent. n. 175/2018) evidenziano che nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890/1982 sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della seconda raccomandata al destinatario ai sensi dell’art. 139 c.p.c. La Suprema Corte, sottolinea d’altra parte come con la l. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) sia stata abrogata la cosiddetta Can (comunicazione di avvenuta notifica), ossia la raccomandata informativa che in precedenza veniva inviata al destinatario di un atto giudiziario tutte le volte in cui, in sua assenza, il postino consegnava la busta ad un familiare convivente, in tal modo effettuando un’estensione del sistema già previsto per gli atti dell’A.F. anche ai comuni atti giudiziari.