In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, e in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per «indumenti di lavoro specifici» si debbono intendere le divise e gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti a eliminare o quanto meno a ridurre i rischi a esse connessi. Oppure, chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 27719 del 29 ottobre 2019, a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico. Come già stabilito nelle decisioni n. 16749 del 2019 e n. 17132 del 2019, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di «Dispositivi di protezione individuale» (Dpi) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 del Cc; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei Dpi. L'obbligo posto dall'articolo 4 del Dlgs 626/1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro.