Anpal - Circolare n. 3 del 15 novembre 2019 Nella circolare n. 3 del 15 novembre 2019, l’ANPAL fornisce alle Regioni e Province autonome alcune indicazioni operative di attuazione del decreto legge (D.L. n. 4/2019) istitutivo del reddito di cittadinanza. L’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi dall’obbligo di inserimento in un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni: a) non siano maggiorenni; b) siano occupati; c) frequentino un regolare corso di studi. I lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati. Percettori studenti Con riferimento al concetto di regolare corso di studi, va precisato che in tale concetto possono essere inclusi: a) l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali); b) l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS); c) l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS); d) l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato. Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno. Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone: a) i beneficiari della pensione di cittadinanza; b) i titolari di pensione diretta; c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; d) le persone con disabilità accertata dalle competenti commissioni mediche, affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, invalidità da lavoro superiore al 33 per cento, non vedenti o sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. Esonero dagli obblighi Possono essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone: a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE; b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni; c) coloro che frequentano corsi di formazione. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano un’autocertificazione a sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al centro per l’impiego. Primo appuntamento L’operatore del centro per l’impiego dovrà effettuare le seguenti operazioni: a) far presentare la DID, se non ancora presentata, raccogliendo anche le informazioni utili per il calcolo dell’indice di profilazione quantitativa; b) verificare, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare; c) procedere alla profilazione qualitativa; d) all’esito della profilazione qualitativa procedere alla stipula del patto per il lavoro, ovvero, nel caso in cui si ravvisi nel nucleo familiare del beneficiario la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.