Agenzia delle Entrate - Risposta n. 490 del 20 novembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 490 del 20 novembre 2019 riguardante i contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale. La normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, definisce, ai fini IVA, l'ambito oggettivo di rilevanza di un'operazione economica. Secondo la Corte di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso" e configura, pertanto, un'operazione imponibile, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Nello specifico, ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico. Rispetto a ciò, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nell'individuare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi pubblici, ha ulteriormente chiarito che la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. Tra l’altro a volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi. Sono stati individuati alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura delle erogazioni: - acquisizione da parte dell'ente erogante dei risultati dell'attività finanziata; - previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; - presenza di una responsabilità contrattuale. In particolare, la questione della rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale deve essere inquadrata e valutata nell'ambito del rapporto intercorrente tra la Società e gli enti territoriali. Nel caso di assenza di convenzione o di altre fattispecie riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino diritti e obblighi tra una Società e gli enti territoriali, e al verificarsi di tutte le anzidette condizioni, i rapporti tra società e gli enti territoriali eroganti non possono essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le risorse finanziarie di cui trattasi devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.